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DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. (24G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/10/2024
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 (in G.U. 10/12/2024, n. 289)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2025)
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Testo in vigore dal:  11-12-2024
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Art. 17

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1)
((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187))
;
2) al comma 3-octies, le parole: «ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;
b) all'articolo 35-bis:
1) al comma 2, le parole: «Il ricorso è proposto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il ricorso è proposto» e l'ultimo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e) ))
, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal
((comma 2-ter.))

2-ter.
((Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,))
il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni,
((decorrenti dalla data di notificazione))
della decisione della Commissione territoriale.»;
((2-bis) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.
L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni.
Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma"))
;
3)
((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187))
;
c)
((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187))
;
d) all'articolo 35-ter:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«
((1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo))
»;
((1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: "non impugnabile" sono soppresse;
1-ter) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis"))
;
2)
((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187))
.