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DECRETO LEGISLATIVO 5 settembre 2024, n. 129

Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. (24G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2024 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2025)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI COMUNI

    Capo I
    Oggetto e definizioni
  • 1
  • 2
  • AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI, COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ E POTERI

    Capo I
    Designazione delle autorità competenti, poteri generali e collaborazione tra autorità
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Token collegati ad attività ed emittenti di token collegati ad attività
  • 11
  • 12
  • 13
  • Token di moneta elettronica
  • 14
  • Cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
  • 15
  • Prestatori di servizi per le cripto-attività
  • 16
  • 17
  • Prevenzione e vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività
  • 18
  • DISPOSIZIONI SPECIALI

    Capo I
    Disposizioni speciali applicabili agli emittenti di token collegati ad attività


    Sezione I
    Separazione patrimoniale e patrimoni destinati
  • 19
  • Piani di rimborso e di risanamento
  • 20
  • 21
  • Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi degli emittenti specializzati di token collegati ad attività
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Disposizioni speciali applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività

    Sezione I
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività
  • 26
  • 27
  • Disciplina della liquidazione volontaria e della crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività
  • 28
  • 29
  • SANZIONI

    Capo I
    Sanzioni penali
  • 30
  • Sanzioni amministrative
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 37 bis
  • MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA NORMATIVA DI SETTORE E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

    Capo I
    Modifiche alla disciplina del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
  • 38
  • 39
  • Ulteriori modifiche alla disciplina di settore
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni transitorie e finali

    Capo I
    Disposizioni transitorie
  • 45
  • agg.1
  • orig.
  • Disposizioni finali
  • 46
  • 47
  • 48
Testo in vigore dal:  10-8-2025
aggiornamenti all'articolo

Art. 45

Regime transitorio
1. I soggetti persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024 risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre 2025 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale ai sensi della disciplina dettata dalle medesime disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, se questa data è anteriore.
1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
((Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013))
.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 1-bis, i soggetti che presentino un'istanza di autorizzazione in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia ne danno contestuale comunicazione all'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale del registro.
Analoga comunicazione è resa in caso di accoglimento o rigetto dell'istanza. Nel caso in cui l'istanza sia presentata in uno Stato membro diverso dall'Italia, analoghe comunicazioni sono rese anche all'autorità di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto.
L'autorità di cui all'articolo 16, comma 1 informa tempestivamente l'Organismo in caso di adozione di un provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.
3. In caso di diniego dell'autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla chiusura dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
4. Tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che entro il 30 dicembre 2025 non abbiano presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia alla medesima data e l'Organismo di cui al comma 2 ne dispone la cancellazione d'ufficio. L'Organismo provvede, inoltre, tempestivamente a seguito del ricevimento della relativa comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia stata rilasciata o negata l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, in Italia o in altro Stato membro.
5. I soggetti iscritti nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicano sul proprio sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione in merito ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei rapporti, non appena tali piani e misure sono definiti e comunque non oltre il 30 settembre 2025. Essi specificano che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della cessazione dell'operatività, l'attività svolta nei confronti dei clienti continua a essere regolata dalla normativa applicabile ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e non è sottoposta alla disciplina del regolamento (UE) 2023/1114.
6. L'obbligo di trasmissione per via telematica dei dati previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, cessa di applicarsi ai soggetti di cui ai commi 1 e 4 con l'invio delle informazioni relative al terzo trimestre dell'anno 2025.
7. In relazione alle operazioni effettuate a far data dal 1° ottobre 2025 e fino alla data di cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le informazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2022, n. 40, sono conservate per un periodo di dieci anni e fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché alle forze di polizia di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito dei rispettivi comparti di specialità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.