DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                               ART. 31 
 
                 (Comunita' energetiche rinnovabili) 
 
  1. I clienti finali, ivi inclusi  i  clienti  domestici,  hanno  il
diritto di organizzarsi in comunita' energetiche rinnovabili, purche'
siano rispettati i seguenti requisiti: 
    a) l'obiettivo principale della comunita' e'  quello  di  fornire
benefici ambientali, economici o sociali a livello  di  comunita'  ai
suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunita' e non
quello di realizzare profitti finanziari; 
    b) la comunita' e' un soggetto di diritto autonomo e  l'esercizio
dei poteri di controllo fa capo  esclusivamente  a  persone  fisiche,
PMI, ((associazioni)) con personalita' giuridica di diritto  privato,
enti territoriali e autorita' locali, ivi incluse le  amministrazioni
comunali, gli enti di  ricerca  e  formazione,  gli  enti  religiosi,
quelli del terzo  settore  e  di  protezione  ambientale  nonche'  le
amministrazioni locali contenute  nell'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche  divulgato  dall'Istituto  Nazionale  di   Statistica   (di
seguito: ISTAT) secondo quanto  previsto  all'articolo  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio
degli  stessi  Comuni  in  cui  sono  ubicati  gli  impianti  per  la
condivisione di cui al comma 2, lettera a); 
    c)  per  quanto  riguarda  le  imprese,  la  partecipazione  alla
comunita' di energia  rinnovabile  non  puo'  costituire  l'attivita'
commerciale e industriale principale; 
    d) la partecipazione alle comunita'  energetiche  rinnovabili  e'
aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie
a basso reddito o vulnerabili, fermo  restando  che  l'esercizio  dei
poteri  di   controllo   e'   detenuto   dai   soggetti   aventi   le
caratteristiche di cui alla lettera b). 
  2. Le comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma  1  operano
nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) fermo restando che ciascun consumatore  che  partecipa  a  una
comunita' puo' detenere impianti a fonti rinnovabili  realizzati  con
le modalita' di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, ai
fini dell'energia condivisa rileva  solo  la  produzione  di  energia
rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilita' e sotto
il controllo della comunita'; 
    b) l'energia  autoprodotta  e'  utilizzata  prioritariamente  per
l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per  la  condivisione  con  i
membri della comunita' secondo le modalita' di cui alla  lettera  c),
mentre l'energia eventualmente eccedentaria puo' essere accumulata  e
venduta anche tramite accordi di compravendita di  energia  elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; 
    c) i membri della comunita' utilizzano la rete  di  distribuzione
per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo  a  impianti  di
stoccaggio, con le medesime  modalita'  stabilite  per  le  comunita'
energetiche  dei   cittadini.   L'energia   puo'   essere   condivisa
nell'ambito  della  stessa  zona  di  mercato,  ferma   restando   la
sussistenza  del  requisito  di  connessione  alla  medesima   cabina
primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8,  e  alle
restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo  le
modalita' e alle condizioni ivi stabilite; 
    d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di  energia
elettrica realizzati dalla comunita' sono entrati in  esercizio  dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,  fermo
restando la possibilita' di adesione per impianti  esistenti,  sempre
di produzione  di  energia  elettrica  rinnovabile,  per  una  misura
comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva  che
fa capo alla comunita'; 
    e) i membri delle comunita' possono accedere  agli  incentivi  di
cui al Titolo II alle condizioni e con le modalita' ivi stabilite; 
    f) nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, lettera a), la
comunita' puo' produrre altre forme di energia da  fonti  rinnovabili
finalizzate  all'utilizzo  da  parte  dei  membri,  puo'   promuovere
interventi  integrati   di   domotica,   interventi   di   efficienza
energetica, nonche' offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici
ai propri membri e assumere  il  ruolo  di  societa'  di  vendita  al
dettaglio e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita'.