DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 26-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti: 
    a) regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, recante  approvazione
del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni; 
    b) legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli  articoli
242, 243, 247, 250 e 262  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
approvato con regio decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande, fatte salve le disposizioni ((di cui agli articoli  5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22)); 
    c)  legge  26  febbraio  1963,  n.  441,  recante  modifiche   ed
integrazioni  alla  legge  n.  283  del  1962,   ((fatte   salve   le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12)); 
    d) decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,
recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e successive modificazioni, in materia di disciplina  igienica  della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle  bevande
((, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni)); 
    e)  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.   110,   recante
attuazione  della  direttiva  89/108/CEE  in  materia   di   alimenti
surgelati   destinati    all'alimentazione    umana,    limitatamente
all'articolo 10 recante importazione alimenti  surgelati  provenienti
da Paesi non appartenenti alla CEE; 
    f) decreto Presidente della Repubblica 14  luglio  1995,  recante
atto di indirizzo e coordinamento alle regioni  e  province  autonome
sui criteri uniformi per l'elaborazione dei  programmi  di  controllo
ufficiale degli alimenti e bevande; 
    g) decreto del Ministro della sanita' 12 gennaio  1996,  n.  119,
recante regolamento concernente l'impiego di  sale  alimentare  nelle
paste alimentari fresche e secche e nelle paste  alimentari  speciali
con o senza ripieno; 
    h)  articolo  8  del  decreto-legge  18  giugno  1986,  n.   282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1986,  n.  462,
recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione  delle
sofisticazioni alimentari; 
    i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123,  recante  attuazione
della  direttiva  89/397/CEE  relativa  al  controllo  ufficiale  dei
prodotti alimentari; 
    l) articolo 8, comma 16-quater  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute; 
    m) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione
della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; 
    n) decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione
della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le  modalita'  per
il  riconoscimento  e  la  registrazione  di  taluni  stabilimenti  e
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali; 
    o) decreto del Presidente della Repubblica 2  novembre  2001,  n.
433, recante regolamento  di  attuazione  delle  direttive  96/51/CE,
98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione  degli
animali; 
    p)  decreto  legislativo  24  febbraio  1997,  n.   45,   recante
attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in
materia  di  alimenti  dietetici  per  animali,  limitatamente   agli
articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4,  5,
6 e all'allegato II; 
    q) decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1998,  n.
214, recante regolamento recante norme di attuazione della  direttiva
93/113/CE relativa alla  utilizzazione  ed  alla  commercializzazione
degli   enzimi,   dei   microrganismi    e    di    loro    preparati
nell'alimentazione degli animali; 
    r) decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928, recante norme
obbligatorie per l'attuazione della legge  23  marzo  1928,  n.  858,
contenente disposizioni per la lotta contro le mosche; 
    s) decreto del Ministro della sanita' del 19 giugno 2000, n. 303,
recante regolamento di attuazione della direttiva  96/93/CE  relativa
alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale; 
    t) articoli 5, 6, 7, 9 e 10, comma 5, decreto legislativo del  17
giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE  e
2001/46/CE relative all'organizzazione dei  controlli  ufficiali  nel
settore dell'alimentazione animale; 
    u)  decreto  del  Ministro  per  l'industria,  il   commercio   e
l'artigianato 3 febbraio  1977,  recante  regolamento  di  esecuzione
relativo alle varie fasi di conservazione  e  di  commercializzazione
delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
17 gennaio 1977, n. 3; 
    v) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, recante approvazione  del
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato  al  consumo
diretto.