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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 18

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2025)
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Testo in vigore dal:  26-10-2024
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Art. 56

Condizioni generali per la commercializzazione
1. I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varietà a cui appartengono è iscritta al Registro delle varietà di cui all'articolo 6 o equivalente registro di uno Stato membro.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC;
b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificate come materiali CAC.
3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono commercializzati solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.
4. In deroga al disposto di cui al comma 1 può essere autorizzato dal Ministero il commercio di quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto destinati a:
a) prove o a scopi scientifici;
b) lavori di selezione;
c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'applicazione della deroga
((di cui al comma 4))
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