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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 18

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2025)
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Testo in vigore dal:  26-10-2024
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Art. 40

Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base»
1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di «Base», coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di «Base». Le piante madri di «Base» sono moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di «Base» corrispondono a quelli stabiliti nell'
((Allegato II))
per i generi o le specie pertinenti.
2. Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di categoria «Base», ciascuna generazione diversa dalla prima può derivare da qualsiasi generazione precedente.
3. I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.