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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 18

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2021 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2025)
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Testo in vigore dal:  26-10-2024
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Art. 37

Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»
1. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» risultano esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e in conformità ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e
((in conformità ai requisiti di cui al medesimo Allegato))
, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» in questione.
4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale.
6. In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Base» e gli altri materiali di «Base» conformemente all'articolo 36, commi 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.
7. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
((
8. Il comma 1 non si applica:
a) alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione;
b) ai materiali di «Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].
))
9. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.