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DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/2020
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  • Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
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  • Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
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  • Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
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  • Abrogazioni e disposizioni finali
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Testo in vigore dal:  11-6-2020

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
Finalità
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «migliorare le prestazioni energetiche degli edifici» sono inserite le seguenti: «anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti»;
b) alla lettera b-bis), dopo le parole «determinare i criteri generali» sono inserite le seguenti: «per il calcolo della prestazione energetica,»;
c) alla lettera b-ter), le parole «effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria»;
d) alla lettera f), dopo la parola «ambientale» sono inserite le seguenti: «nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale»;
e) alla lettera h-ter), dopo la parola «promuovere» sono inserite le seguenti: «l'efficienza energetica e»;
f) dopo la lettera h-ter), sono aggiunte le seguenti lettere:
«h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;
h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Finalità). - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
b-bis) determinare i criteri generali per il calcolo della prestazione energetica, per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale;
h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.
h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;
h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.».