DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2023)
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 72 
 
Sorveglianza  radiometrica  su  materiali,  o  prodotti  semilavorati
metallici  o  prodotti  in  metallo  (direttiva  2013/59/((Euratom)),
articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  52,  articolo
                                157). 
 
  1. I soggetti che a  scopo  industriale  o  commerciale  esercitano
attivita'  di  importazione,  raccolta,  deposito  o  che  esercitano
operazioni di fusione di  rottami  o  altri  materiali  metallici  di
risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo  quanto  previsto  dal
comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine
di rilevare la presenza di livelli anomali  di  radioattivita'  o  di
eventuali sorgenti dismesse, per garantire  la  protezione  sanitaria
dei lavoratori e della popolazione da eventi che  possono  comportare
esposizioni   alle   radiazioni   ionizzanti   e   per   evitare   la
contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si  applica,  secondo
quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che,  in  grandi  centri  di
importazione di metallo o  presso  i  principali  nodi  di  transito,
esercitano  a  scopo   industriale   o   commerciale   attivita'   di
importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti  finiti
in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti  che  svolgono
attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano
operazioni doganali. 
  2.  L'attestazione  dell'avvenuta  sorveglianza   radiometrica   e'
rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo  o  terzo  grado,
compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 129, i  quali
nell'attestazione  riportano  anche   l'ultima   verifica   di   buon
funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato e deve essere
allegata alla dichiarazione doganale di importazione. Mediante intese
tecniche con le competenti autorita' di Stati  terzi,  stipulate  dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia
delle dogane e dei  monopoli  e  l'ISIN,  possono  essere  mutuamente
riconosciuti, ai fini dell'importazione dei materiali e  prodotti  di
cui al comma 1, i controlli radiometrici effettuati  da  Stati  terzi
che assicurano livelli di sicurezza  equivalenti  a  quelli  previsti
dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013. 
  3. La sorveglianza radiometrica di  cui  al  presente  articolo  e'
effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato  XIX  al  presente
decreto, che disciplina: 
    a)  le  modalita'  esecutive  della  sorveglianza   radiometrica,
individuate secondo norme di  buona  tecnica,  e  i  contenuti  della
relativa attestazione; 
    b) con riferimento  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1,  secondo
periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei  prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalita',
ivi incluse  le  condizioni  per  l'applicazione  della  sorveglianza
radiometrica ai prodotti finiti  in  metallo,  nonche'  l'elenco  dei
grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;  per
l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede
ai sensi del comma 4; 
    c)  i  contenuti  della  formazione  da  impartire  al  personale
dipendente per il  riconoscimento  delle  piu'  comuni  tipologie  di
sorgenti  radioattive  ed  al  personale  addetto  alla  sorveglianza
radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni; 
    d) le  condizioni  di  riconoscimento  delle  certificazioni  dei
controlli  radiometrici  rilasciate  dai  Paesi  terzi  per  i  quali
esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento
delle formalita' doganali. 
  3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si applicano, nel rispetto
della disciplina europea, decorsi centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   ad   eccezione
dell'articolo  10  del  medesimo  allegato  che,  nelle  more,  trova
applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 100, i  cui  rinvii  alle  disposizioni  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  s'intendono  riferiti   alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto. 
  4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri
della transizione ecologica e dello sviluppo economico,  di  concerto
con  i  Ministeri  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della salute, del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentita l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  e  l'ISIN,  possono
essere apportate modifiche  all'allegato  XIX  con  riferimento  alle
modalita' esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle
mutate condizioni di rischio  e  diffusione  o  dell'opportunita'  di
adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure
di controllo, ai contenuti  della  formazione  per  la  sorveglianza,
nonche' alle condizioni di riconoscimento  delle  certificazioni  dei
controlli  radiometrici   rilasciate   da   Paesi   terzi   ai   fini
dell'espletamento delle formalita' doganali.  Le  relative  modifiche
entrano  in  vigore  nel  termine   ivi   previsto.   L'aggiornamento
dell'elenco dei prodotti  semilavorati  in  metallo  e  dei  prodotti
finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica puo' essere
effettuato, anche sulla  base  delle  variazioni  della  nomenclatura
combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea  per  i
medesimi  prodotti,  con  decreto  dei  Ministeri  della  transizione
ecologica  e  dello  sviluppo   economico,   adottato   su   proposta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi  centri
di importazione di metallo e  dei  principali  nodi  di  transito  e'
definito sulla base dei  dati  statistici  disponibili  per  l'ultimo
triennio per le operazioni di importazione dei prodotti  semilavorati
in  metallo  e  dei  prodotti  finiti  in   metallo   oggetto   della
sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza  biennale,
con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli,  salva  la  possibilita'  di  modifica  prima  di  tale
scadenza, su  impulso  delle  Autorita'  competenti  o  della  stessa
Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 45, comma  2,
nei casi in cui le misure  radiometriche  indichino  la  presenza  di
sorgenti o comunque livelli anomali  di  radioattivita',  individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero  guide  tecniche
emanate ai sensi dell'articolo 236, qualora disponibili,  i  soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare le  misure  idonee  a  evitare  il
rischio  di   esposizione   delle   persone   e   di   contaminazione
dell'ambiente e debbono darne immediata  comunicazione  al  prefetto,
agli  organi  del  servizio  sanitario   nazionale   competenti   per
territorio, al Comando dei vigili del fuoco, alla regione o provincia
autonoma  di  Trento  o  Bolzano  e  alle  ARPA/APPA  competenti  per
territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel  corso
del trasporto, venga a conoscenza della presenza di  livelli  anomali
di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti  trasportati.  Il
Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato  dagli  organi
destinatari delle comunicazioni di cui  al  presente  comma,  ne  da'
comunicazione all'ISIN. 
  6. I soggetti di cui  al  comma  1  che  effettuano  operazioni  di
riciclaggio dei rottami metallici  o  altri  materiali  metallici  di
risulta in caso di riscontri o anche di sospetti basati  su  elementi
oggettivi in merito alla fusione o ad altra  operazione  metallurgica
che abbia accidentalmente coinvolto una  sorgente  orfana,  informano
tempestivamente ((le autorita' di cui  al  comma  5)).  Il  materiale
contaminato eventualmente prodotto non puo' essere utilizzato,  posto
sul mercato o smaltito senza l'autorizzazione del Prefetto rilasciata
avvalendosi  degli  organi  del  SSN  e  delle  agenzie  regionali  e
provinciali per la protezione dell'ambiente. 
  7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 187, nei casi
in cui le misure  radiometriche  indichino  la  presenza  di  livelli
anomali  di  radioattivita',  i  prefetti   adottano,   valutate   le
circostanze del caso in  relazione  alla  necessita'  di  evitare  il
rischio  di   esposizione   delle   persone   e   di   contaminazione
dell'ambiente, i  provvedimenti  opportuni  ivi  compreso  il  rinvio
dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale  soggetto  estero
responsabile  del  suo  invio,  con  oneri  a  carico  del   soggetto
venditore. In quest'ultimo caso il Prefetto,  con  la  collaborazione
dell'ISIN,  avvisa  il  Ministero  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale, il  quale  provvede  a  informare  della
restituzione  dei  carichi   l'Autorita'   competente   dello   Stato
responsabile dell'invio. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art.  11,  comma
5) che "Il termine di cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto
legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza
radiometrica  su  materiali  o  prodotti  semilavorati  metallici   o
prodotti in metallo, e' prorogato di 60 giorni".