DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2020, n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2023)
Testo in vigore dal: 18-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
 
Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini  dello
  smaltimento nell'ambiente (direttiva  2013/59/((Euratom))  articolo
  23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  articolo  10-bis  -
  decreto interministeriale MATTM-MISE del 7/8/2015). 
 
  1. I residui che non soddisfano i  requisiti  e  le  condizioni  di
esenzione possono essere smaltiti, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, parte IV, in discariche autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36,  in  base  a  preventiva
autorizzazione  che  disciplina  le  condizioni  e  le  modalita'  di
conferimento dei residui e  di  esercizio  dell'impianto,  nonche'  i
requisiti  tecnici,  che  l'impianto  deve  soddisfare  al  fine   di
garantire la tutela e la sicurezza dell'ambiente,  dei  lavoratori  e
della popolazione. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata  dal  Prefetto,
sulla base del parere vincolante del Comando provinciale  dei  vigili
del fuoco, dell'Agenzia regionale o  provinciale  per  la  protezione
dell'ambiente e degli organi del SSN, sentita la regione. 
  3. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale,   l'autorizzazione   e'   rilasciata   previa    verifica
dell'idoneita'  del  sito  proposto  dal   punto   di   vista   della
radioprotezione,  tenendo  conto   delle   condizioni   demografiche,
meteoclimatiche, idrogeologiche e ambientali. 
  4.  Le  modalita'  per  la  richiesta,  la  modifica  e  la  revoca
dell'autorizzazione e per la disattivazione dell'impianto di  cui  al
comma 1 sono stabilite nell'allegato VII. 
  ((4-bis. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni  rilasciate
ai  sensi  del  presente  articolo   sono   espressamente   riportate
nell'autorizzazione integrata ambientale di  cui  al  titolo  III-bis
della Parte II del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nei
casi in cui e' prevista.))