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DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 50

Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. (19G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  16-6-2019

Art. 9

Certificato di sicurezza unico
1. L'accesso all'infrastruttura ferroviaria è consentito solo alle imprese ferroviarie titolari del certificato di sicurezza unico.
2. Lo scopo del certificato di sicurezza unico è di fornire la prova che l'impresa ferroviaria interessata ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista. Il certificato specifica il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto e l'area di esercizio.
3. Nella domanda di certificato di sicurezza unico, l'impresa ferroviaria precisa il tipo e la portata delle attività ferroviarie in oggetto e l'area di esercizio prevista. Tale domanda è accompagnata da un fascicolo contenente le prove documentali del fatto che:
a) l'impresa ferroviaria abbia elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza a norma dell'articolo 8 e soddisfi i requisiti previsti da STI, CSM, CST e da altre pertinenti disposizioni normative, nonché accordi internazionali laddove esistenti, ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza;
b) l'impresa ferroviaria soddisfi i requisiti previsti dalle pertinenti norme nazionali notificate a norma dell'articolo 7.
4. Tutte le domande e le relative informazioni, le fasi delle pertinenti procedure e i rispettivi risultati, nonché le richieste e le decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 55 del regolamento (EU) 2016/796, sono veicolate attraverso lo sportello unico (One stop shop - OSS) di cui all'articolo 12 di detto regolamento.
5. Al fine di rilasciare un certificato di sicurezza unico alle imprese ferroviarie che hanno un'area di esercizio in uno o più Stati membri, l'ERA:
a) valuta gli elementi di cui al comma 3, lettera a);
b) laddove l'area d'esercizio comprenda anche il territorio italiano, trasmette senza indugio l'intero fascicolo dell'impresa ferroviaria all'ANSFISA, per una valutazione degli elementi di cui al comma 3, lettera b). A tal fine, l'ANSFISA è autorizzata a procedere a visite e ispezioni sui siti dell'impresa ferroviaria, nonché ad audit e può chiedere pertinenti informazioni complementari. L'ERA e l'ANSFISA si coordinano per l'organizzazione di tali visite, audit e ispezioni.
6. Per la parte relativa all'area di esercizio in territorio italiano, quando l'ERA non sia d'accordo con una valutazione svolta dall'ANSFISA ai sensi del comma 5, lettera b), ne informa la stessa, motivando il suo disaccordo. L'ERA e l'ANSFISA cooperano al fine di raggiungere una valutazione mutuamente accettabile e, se necessario, possono decidere di coinvolgere il richiedente. Se non è possibile trovare un accordo entro un mese dalla data in cui l'ERA ha informato l'ANSFISA in merito al suo disaccordo, l'ERA prende una decisione definitiva, a meno che, nel solo caso di disaccordo su una valutazione negativa dell'ANSFISA, questa abbia presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso prevista all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. In tal caso, la commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'ERA entro un mese dalla richiesta dell'ANSFISA. Qualora la commissione di ricorso concordi con l'ERA, quest'ultima prende una decisione senza indugio.
Qualora la commissione di ricorso concordi, invece, con la valutazione negativa dell'ANSFISA, l'ERA rilascia un certificato di sicurezza unico con un'area di esercizio che esclude le parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa.
7. Entro un mese dal ricevimento da parte dell'ERA di una domanda di certificato di sicurezza unico, all'impresa ferroviaria è notificata la completezza del fascicolo oppure la richiesta di pertinenti informazioni supplementari, da fornire entro un termine ragionevole fissato dall'ERA stessa.
8. Qualora l'area di esercizio sia limitata al solo sistema ferroviario italiano, l'ANSFISA può rilasciare, sotto la propria responsabilità e su istanza del richiedente, un certificato di sicurezza unico. Le richieste di certificato e la relativa documentazione allegata sono redatte in lingua italiana. Per rilasciare tali certificati l'ANSFISA valuta il fascicolo in relazione a tutti gli elementi specificati al comma 3 e applica le modalità pratiche di cui agli atti di esecuzione specificati all'articolo 10, comma 10, della direttiva (UE) 2016/798. Nell'ambito delle valutazioni, l'ANSFISA è autorizzata a procedere a visite e ispezioni sui siti dell'impresa ferroviaria, nonché ad audit. Entro un mese dal ricevimento della domanda, l'ANSFISA informa il richiedente che il fascicolo è completo oppure chiede le pertinenti informazioni complementari. Il certificato rilasciato dall'ANSFISA è altresì valido senza un'estensione dell'area di esercizio per le imprese ferroviarie che viaggiano verso le stazioni degli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio omogenee rispetto alla rete di provenienza, quando tali stazioni sono vicine alla frontiera, a seguito della consultazione delle competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tale consultazione può essere effettuata caso per caso o stabilita in un accordo transfrontaliero tra Stati membri o autorità nazionali preposte alla sicurezza. L'ANSFISA si assume la piena responsabilità dei certificati di sicurezza unici che rilascia. Un certificato rilasciato dall'ANSFISA a norma del presente articolo è rinnovato su richiesta dell'impresa ferroviaria a intervalli non superiori a cinque anni. Esso è aggiornato integralmente o parzialmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambi in modo sostanziale. A tal fine il titolare del certificato informa senza indugio l'ANSFISA in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio. Il titolare notifica inoltre all'ANSFISA l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di veicoli. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'ANSFISA applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.
9. L'ERA o, nei casi di cui al comma 8, l'ANSFISA rilascia il certificato di sicurezza unico, o informa il richiedente della sua decisione negativa, entro un termine ragionevole e prestabilito e, comunque, non oltre quattro mesi dalla presentazione da parte del richiedente di tutte le informazioni obbligatorie e di eventuali informazioni supplementari richieste. L'ANSFISA applica le modalità pratiche sulla procedura di certificazione di cui all'atto di esecuzione specificato all'articolo 10, comma 10, della direttiva (UE) 2016/798. Qualunque decisione negativa riguardo al rilascio di un certificato o all'esclusione di una parte della rete sulla base della valutazione negativa di cui al comma 6 è adeguatamente motivata. Entro un mese dal ricevimento della decisione, il richiedente può presentare all'ERA o, nei casi di cui al comma 8, all'ANSFISA, una domanda di riesame della loro decisione. L'ERA o l'ANSFISA dispongono di un termine di due mesi dalla data di ricevimento della domanda di riesame per confermare o revocare la propria decisione. Se la decisione negativa dell'ERA è confermata, il richiedente può presentare ricorso, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della direttiva (UE) 2016/798, dinanzi alla commissione di ricorso designata a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796. Se la decisione negativa dell'ANSFISA è confermata, il richiedente può presentare ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente.
10. Ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza unico aggiornato che copra l'estensione dell'area di esercizio, il richiedente presenta il fascicolo all'ERA integrato con i pertinenti documenti di cui al comma 3, concernenti l'area aggiuntiva di esercizio:
a) qualora sia già in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'ERA a norma dei commi da 5 a 7, dell'articolo 10, della direttiva (UE) 2016/798 e desideri estendere la propria area di esercizio;
b) qualora sia già in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato da ANSFISA a norma del comma 8 del presente articolo e desideri estendere la propria area di esercizio ad un altro Stato membro;
c) qualora sia già in possesso di un certificato di sicurezza unico rilasciato a norma del comma 8, dell'articolo 10, della direttiva (UE) 2016/798 e desideri estendere la propria area di esercizio in Italia. Per la valutazione di cui al comma 3, lettera b), è consultata unicamente l'ANSFISA.
11. Se l'impresa ferroviaria riceve un certificato di sicurezza unico dall'ANSFISA, e desidera estendere l'area di esercizio all'interno del territorio nazionale, integra il fascicolo con i pertinenti documenti di cui al comma 3 concernenti l'area aggiuntiva di esercizio. Attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796, presenta il fascicolo all'ANSFISA, che rilascia un certificato di sicurezza unico aggiornato che copre l'area di esercizio estesa dopo aver seguito le procedure di cui al comma 8.
12. L'ANSFISA può prescrivere la revisione dei certificati di sicurezza unici da essa rilasciati in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza.
13. L'ANSFISA viene informata dall'ERA del rilascio, rinnovo, modifica o revoca di un certificato di sicurezza unico che include aree di esercizio nel territorio italiano. Nei casi di cui al comma 8, l'ANSFISA comunica all'ERA il rilascio di certificati di sicurezza unici entro due settimane, nonché immediatamente il rinnovo, la modifica o la revoca degli stessi. A tal fine indica la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, il tipo, la portata, la validità e l'area di esercizio del certificato e, in caso di revoca, la motivazione della decisione.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (EU) 2016/796, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/798 si veda nelle note alle premesse.