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DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 50

Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie. (19G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  16-6-2019

Art. 3

Definizioni
1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) «sistema ferroviario»: gli elementi della rete ferroviaria e i veicoli elencati all'Allegato I del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria, facenti parte di tutte le reti ferroviarie sul territorio nazionale o che operano su di esse;
b) «gestore dell'infrastruttura»: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante recepimento della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) «impresa ferroviaria»: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 2015 e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci ovvero passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, incluse le imprese che forniscono solo la trazione;
d) «Specifica tecnica di interoperabilità - STI» (Technical specification for interoperability - TSI): una regola tecnica adottata ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, avente ad oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, allo scopo di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;
e) «obiettivi comuni di sicurezza» (Common safety target di seguito - CST): i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dal sistema nel suo insieme e, ove possibile, dalle diverse parti del sistema ferroviario;
f) «metodi comuni di sicurezza» (Common safety method di seguito - CSM): i metodi che descrivono la valutazione dei livelli di sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e la conformità con altri requisiti in materia di sicurezza;
g) «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, operante come autorità nazionale preposta alla sicurezza con riferimento ai compiti previsti dal presente decreto riguardanti la sicurezza ferroviaria e che sostituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), quale precedente organismo nazionale istituito come autorità nazionale preposta alla sicurezza dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;
h) «norme nazionali»: tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti, emanate dalle competenti Autorità, che contengono requisiti in materia di sicurezza ferroviaria o requisiti tecnici diversi da quelli stabiliti dalle norme dell'Unione europea o internazionali, e che sono applicabili alle imprese ferroviarie, ai gestori dell'infrastruttura o a terzi;
i) «sistema di gestione della sicurezza»: l'organizzazione, i provvedimenti e le procedure messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle proprie operazioni;
l) «investigatore incaricato»: persona preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine;
m) «incidente»: un evento improvviso indesiderato o non intenzionale oppure una specifica catena di siffatti eventi, avente conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone in cui è coinvolto materiale rotabile in movimento, incendi e altro;
n) «incidente grave»: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona oppure il ferimento grave di cinque o più persone oppure seri danni al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente, nonché qualsiasi altro incidente con le stesse conseguenze avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; per «seri danni» si intendono i danni il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall'organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro;
o) «inconveniente»: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, avente un'incidenza sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
p) «indagine»: una procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e l'analisi di informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;
q) «cause»: ogni azione, omissione, evento o condizione oppure una combinazione di questi elementi, il cui risultato sia un incidente o un inconveniente;
r) «trasporto leggero su rotaia»: un sistema di trasporto ferroviario urbano ovvero suburbano con una resistenza alla collisione di C-III o C-IV (conformemente alla norma EN 15227:2011) e una resistenza massima del veicolo di 800 kN (sforzo longitudinale di compressione nella zona di accoppiamento); i sistemi di trasporto leggero su rotaia possono disporre di un tracciato proprio o condividerlo con il traffico stradale ed in generale non effettuano scambi di veicoli con traffico merci o passeggeri di lunga distanza;
s) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che è stato notificato o designato dallo Stato membro ai sensi del decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria quale responsabile delle attività di valutazione della conformità rispettivamente alle norme dell'Unione europea o alle norme nazionali, fra cui taratura, prove, certificazione e ispezione;
t) «componenti di interoperabilità»: quelli definiti nel decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria;
u) «detentore»: persona fisica o giuridica che, essendo il proprietario del veicolo o avendo il diritto ad utilizzarlo, lo sfrutta in quanto mezzo di trasporto ed è registrato come tale nel registro dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;
v) «soggetto responsabile della manutenzione» (Entity in charge of maintenance - ECM): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo, registrato in quanto tale nel registro dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797;
z) «veicolo»: veicolo ferroviario idoneo a circolare con ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione; un veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali;
aa) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto nella forma di componenti di interoperabilità, sottosistemi o veicoli, oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza con il proprio nome o marchio;
bb) «speditore»: impresa che spedisce le merci per proprio conto o per conto terzi;
cc) «consegnatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve i beni ai sensi di un contratto di trasporto; se l'operazione di trasporto ha luogo senza un contratto di trasporto, il consegnatario è la persona fisica o giuridica che prende in consegna le merci all'arrivo;
dd) «caricatore»: impresa che carica merci imballate, piccoli contenitori o cisterne mobili in o su un carro o un contenitore o che carica su un carro un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un contenitore per gas a elementi multipli, un contenitore-cisterna o una cisterna mobile;
ee) «scaricatore»: impresa che rimuove un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un contenitore per gas a elementi multipli, un contenitore-cisterna o una cisterna mobile da un carro, oppure qualsiasi impresa che scarica merci imballate, piccoli contenitori o cisterne mobili da un carro o da contenitore, oppure qualsiasi impresa che scarica merci da una cisterna (carro-cisterna, cisterna amovibile, cisterna mobile o contenitore cisterna) o da un carrobatteria o un contenitore per gas a elementi multipli o da un carro, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa o un contenitore per il trasporto alla rinfusa;
ff) «riempitore»: impresa che riempie con merci una cisterna (inclusi un carro-cisterna, un carro con cisterne amovibili, una cisterna mobile o un contenitore-cisterna), un carro, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa, oppure un carro-batteria o un contenitore per gas a elementi multipli;
gg) «svuotatore»: impresa che rimuove merci da una cisterna (inclusi un carro-cisterna, un carro con cisterne amovibili, una cisterna mobile o un contenitore-cisterna), un carro, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa, oppure da un carro-batteria o un contenitore per gas a elementi multipli;
hh) «trasportatore»: impresa che effettua un'operazione di trasporto, con o senza contratto di trasporto;
ii) «ente appaltante»: ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione ovvero la costruzione, il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema;
ll) «tipo di attività»: la tipologia di servizio svolto, inerente il trasporto di passeggeri, inclusi i servizi ad alta velocità, il trasporto di merci, incluso il trasporto di merci pericolose, e i servizi di sola manovra;
mm) «portata dell'attività»: il rilievo dell'attività svolta caratterizzato dal numero di passeggeri ovvero volume delle merci e dalla dimensione stimata di un'impresa ferroviaria in termini di numero di dipendenti occupati nel settore ferroviario (vale a dire una micro, piccola, media o grande impresa);
nn) «area di esercizio»: la rete o le reti all'interno di uno o più Stati membri nel cui ambito un'impresa ferroviaria intende fare esercizio;
oo) «decreto legislativo Interoperabilità ferroviaria»: il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;
pp) «Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (European union agency for railways - ERA)»: l'organismo di cui al regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;
qq) «binari di raccordo privati»: binari ferroviari che collegano una infrastruttura ferroviaria privata con la rete del sistema ferroviario fino alla barriera tecnica atta ad evitare l'interferenza tra i movimenti effettuati all'interno del raccordo e quelli sulla rete ferroviaria stessa; sui binari di detto raccordo vengono effettuate movimentazioni di veicoli unicamente per gli scopi indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
rr) «Organismo indipendente ferroviario (OIF)»: organismo di terza parte riconosciuto dall'ANSFISA per lo svolgimento di compiti afferenti alla sicurezza ferroviaria, quali l'effettuazione di valutazioni di conformità e di processo, qualifiche di laboratori, esecuzione di prove, nei relativi processi autorizzativi sulla base di norme nazionali non soggette a notifica, anche attraverso la stipula di specifici accordi con l'Ente unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
ss) «disposizioni e prescrizioni di esercizio»: provvedimenti emanati dalle imprese ferroviarie e dai gestori infrastruttura nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi sistemi di gestione della sicurezza e conformi alle norme nazionali, per disciplinare i processi interni e l'operatività del personale; le disposizioni di esercizio hanno carattere di generalità, mentre le prescrizioni di esercizio riguardano fattispecie particolari, riferibili a casi specifici.
tt) «Organismo investigativo nazionale (National investigating body - NIB)»: l'Organismo investigativo nazionale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, così recita:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;
b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
Omissis».
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 16 novembre 2018, n. 130, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 si veda nelle note alle premesse.