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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 74

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal:  8-7-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1º dicembre 2017;
Vista la mancata intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 gennaio 2018;
Acquisiti i pareri della 9ª Commissione agricoltura del Senato e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
Considerato che le altre Commissioni parlamentari competenti per materia e la Commissione parlamentare per la semplificazione non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e ad interim Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.
2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.
3. L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.
4. Nell'ambito della potestà organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia è articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.
5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.
6. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
7. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186:
«Art. 14 - (Decreti legislativi). 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137.
- Il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 (Interventi urgenti nel settore agroalimentare) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2005, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2005, n. 99.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario:
«Art. 12 - (Soppressione di enti e società). 1.
L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citatoregolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.
9.
10.
11.
12.
13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo.
14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni deldecreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'articolo 8ed all'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui alregio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.
21.
22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.».
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito inlegge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito inlegge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e: «Il Ministro delle attività produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui aldecreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5»;
b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;
b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa»;
b) il comma 14, è sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro»;
c) il comma 15, è sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II deldecreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con ildecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186:
«Art. 15 - (Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale). Omissis.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;
d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore;
g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.».
- Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.
- Il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L 255.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 agosto 2014, n. L 255.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 12 dicembre 1933, n. 286:
«Art. 43 - L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.».