DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2019)
Testo in vigore dal: 14-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
          Disciplina delle attivita' di gestione forestale 
 
  1. Sono definite attivita' di gestione forestale tutte le  pratiche
selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle norme regionali,
gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli  interventi  di
prevenzione  degli  incendi  boschivi,   i   rimboschimenti   e   gli
imboschimenti,  gli  interventi  di  realizzazione,   adeguamento   e
manutenzione della viabilita' forestale al servizio  delle  attivita'
agro-silvo-pastorali e le opere di  sistemazione  idraulico-forestale
realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonche' la
prima  commercializzazione  dei  prodotti  legnosi   quali   tronchi,
ramaglie e cimali, se  svolta  congiuntamente  ad  almeno  una  delle
pratiche o degli interventi predetti. Tutte le  pratiche  finalizzate
alla   salvaguardia,   al   mantenimento,   all'incremento   e   alla
valorizzazione  delle  produzioni  non   legnose,   rientrano   nelle
attivita' di gestione forestale. 
  2. Lo Stato  e  le  regioni,  ciascuno  nell'ambito  delle  proprie
competenze,  sostengono  e  promuovono  le  attivita'   di   gestione
forestale di cui al comma 1. 
  3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali piu'
idonee  al  trattamento  del  bosco,  alle   necessita'   di   tutela
dell'ambiente,   del   paesaggio   e   del   suolo,   alle   esigenze
socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose,  alle
esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio  forestale  anche
in  continuita'  con  le  pratiche  silvo-pastorali  tradizionali   o
ordinarie. 
  4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle  disposizioni  del
presente articolo, le attivita' di gestione  forestale  coerentemente
con le specifiche misure in materia di  conservazione  di  habitat  e
specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione  di  cui  al
precedente  periodo  si   applica,   ove   non   gia'   autonomamente
disciplinate, anche alle superfici  forestali  ricadenti  all'interno
delle aree naturali protette di cui  all'articolo  2  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti  della  Rete  ecologica
istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21
maggio 1992 e di altre aree di  particolare  pregio  e  interesse  da
tutelare. 
  5. Nell'ambito delle attivita' di  gestione  forestale  di  cui  al
comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo
i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni: 
    a) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a  raso
dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni
ai fini della difesa fitosanitaria, del  ripristino  post-incendio  o
per altri motivi di rilevante e riconosciuto  interesse  pubblico,  a
condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o  artificiale
del bosco; 
    b) e' sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a  raso
nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui  non  matricinati,  fatti
salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o previsti  dai  piani
di gestione forestale o dagli  strumenti  equivalenti,  nel  rispetto
delle disposizioni di  cui  agli  articoli  146  e  149  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purche'  siano  trascorsi  almeno
cinque  anni  dall'ultimo  intervento,  sia   garantita   un'adeguata
distribuzione  nello  spazio  delle  tagliate  al  fine  di   evitare
contiguita' tra le stesse, e  a  condizione  che  sia  assicurata  la
rinnovazione naturale o artificiale del bosco; 
    c) e' sempre  vietata  la  conversione  dei  boschi  governati  o
avviati a fustaia in  boschi  governati  a  ceduo,  fatti  salvi  gli
interventi autorizzati dalle regioni  e  volti  al  mantenimento  del
governo a ceduo in presenza di adeguata  capacita'  di  rigenerazione
vegetativa, anche  a  fini  ambientali,  paesaggistici  e  di  difesa
fitosanitaria,  nonche'  per  garantire   una   migliore   stabilita'
idrogeologica dei versanti. 
  6. Le regioni individuano, nel rispetto  delle  norme  nazionali  e
regionali  vigenti,  gli  interventi  di  ripristino  obbligatori  da
attuare in  caso  di  violazioni  delle  norme  che  disciplinano  le
attivita'  di  gestione   forestale,   comprese   le   modalita'   di
sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza
pubblica ovvero mediante affidamento ad enti  delegati  dalle  stesse
per la gestione forestale,  dei  lavori  di  ripristino  dei  terreni
interessati dalle violazioni, anche previa occupazione  temporanea  e
comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennita'.  Nel  caso
in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un  danno
o un  danno  ambientale  ai  sensi  della  direttiva  2004/35/CE  del
Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovra' procedersi alla
riparazione dello stesso ai sensi della medesima  direttiva  e  della
relativa normativa interna di recepimento. 
  7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  22  ottobre  2014,  e'  vietata   la
sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie
esotiche.  Le  regioni  favoriscono   la   rinaturalizzazione   degli
imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone  rare  e
sporadiche,  nonche'  il  rilascio  di   piante   ad   invecchiamento
indefinito e di necromassa in piedi o al suolo,  senza  compromettere
la stabilita' delle formazioni forestali e  in  particolare  la  loro
resistenza agli incendi boschivi. 
  8. Le regioni, coerentemente con quanto  previsto  dalla  Strategia
forestale dell'Unione europea COM (2013)  n.  659  del  20  settembre
2013, promuovono sistemi di pagamento  dei  servizi  ecosistemici  ed
ambientali (PSE)  generati  dalle  attivita'  di  gestione  forestale
sostenibile e dall'assunzione di specifici  impegni  silvo-ambientali
informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari  dei
servizi nella definizione, nel monitoraggio  e  nel  controllo  degli
accordi  contrattuali.  I  criteri  di  definizione  dei  sistemi  di
remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE)  risultano
essere quelli di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n.
221, con particolare riguardo ai beneficiari finali  del  sistema  di
pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto  articolo
70. 
  9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma  8,  deve  avvenire
anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: 
    a)  la  volontarieta'  dell'accordo,  che  dovra'   definire   le
modalita' di fornitura e di pagamento del servizio; 
    b) l'addizionalita' degli interventi oggetto di PSE rispetto alle
condizioni ordinarie di offerta dei servizi; 
    c) la permanenza delle  diverse  funzioni  di  tutela  ambientale
presenti prima dell'accordo. 
  10.  Le  pratiche  selvicolturali  previste  dagli   strumenti   di
pianificazione forestale vigenti,  condotte  senza  compromettere  la
stabilita' delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso  al
taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa  l'ordinaria  gestione
del bosco governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la  rinnovazione
naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto
e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a  buona
pratica forestale e assoggettabili agli impegni  silvo-ambientali  di
cui al comma 8. 
  11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e il Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di  criteri
minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle
attivita'  agropastorali  preesistenti  per  le  superfici   di   cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a).  Le  regioni  si  adeguano  alle
disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. 
  12. Con i  piani  paesaggistici  regionali,  ovvero  con  specifici
accordi di collaborazione stipulati tra le  regioni  e  i  competenti
organi  territoriali  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli  interventi  previsti  ed
autorizzati dalla  normativa  in  materia,  riguardanti  le  pratiche
selvicolturali, la  forestazione,  la  riforestazione,  le  opere  di
bonifica, antincendio e di conservazione,  da  eseguirsi  nei  boschi
tutelati ai  sensi  dell'articolo  136  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con  i
valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi  di  cui
al periodo precedente, vengono  definiti  nel  rispetto  delle  linee
guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle  aree
ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro dei  beni  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  13.  Le  pratiche  selvicolturali,  i   trattamenti   e   i   tagli
selvicolturali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  c),  eseguiti
in conformita' alle disposizioni del presente decreto ed  alle  norme
regionali, sono equiparati ai tagli  colturali  di  cui  all'articolo
149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42. 
  ((13-bis.  Con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate apposite  disposizioni
per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree
definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro  gestione
e tutela, anche al fine della  creazione  della  Rete  nazionale  dei
boschi vetusti)). 
  ((13-ter. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
in accordo con i principi di salvaguardia  della  biodiversita',  con
particolare riferimento alla conservazione  delle  specie  dipendenti
dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di  alberi
da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)).