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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2018, n. 29

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (18G00055)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2019)
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Testo in vigore dal:  31-12-2019
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Art. 2

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attività di controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'articolo 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato.";
b) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), come modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: "i capitoli interessati" sono sostituite dalle seguenti: "le unità elementari di bilancio interessate";
2) alla lettera b) le parole: "del capitolo di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'unità elementare di bilancio" e le parole: "il capitolo sia suddiviso" sono sostituite dalle seguenti: "l'unità elementare di bilancio sia suddivisa";
3) alla lettera c) le parole: "al capitolo di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "all'unità elementare di bilancio";
c) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: "3-ter. Entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis).";
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonché per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo concomitante, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."»;
d) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale). - 1. La rendicontazione dettagliata di cui all'articolo 11, comma 3-ter, è fornita in modalità informatizzata ed elaborabile, per esercizio finanziario al quale si riferisce il pagamento, per unità elementare di bilancio e partita stipendiale ed è composta dai tabulati dei nominativi dei beneficiari dei pagamenti distinti per Centri di Responsabilità, Direzioni generali, qualifiche e tipologia di pagamento e con indicazione delle casistiche di variazione stipendiale intervenuta nell'anno.
2. Unitamente alla rendicontazione le amministrazioni forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro trenta giorni, ad ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo. La rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti esclusivamente a controllo successivo.
3. In caso di mancata presentazione della rendicontazione nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il responsabile dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14, nonché la Corte dei conti.
4. A seguito della diffida alla presentazione della rendicontazione, il termine finale per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, è differito in misura corrispondente al ritardo dell'amministrazione.»;
e) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Procedimento di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie al personale). - 1. Entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della rendicontazione dettagliata prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, gli uffici di controllo comunicano alle Amministrazioni l'esito dei controlli sull'intera gestione annuale.
2. Qualora l'ufficio di controllo richieda chiarimenti o documentazione giustificativa di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, il termine di cui al periodo precedente è differito in misura corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la richiesta dell'ufficio di controllo e la ricezione dei documenti o dei chiarimenti.
3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, l'Ufficio di controllo formula congiuntamente tutte le osservazioni relative all'intera gestione di riferimento.
4. Sulla base delle osservazioni pervenute, le amministrazioni titolari della spesa provvedono al recupero delle somme indebitamente corrisposte, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarità amministrativa e contabile.
5. In caso di mancato recupero da parte delle Amministrazioni, o nel caso in cui le controdeduzioni rese non siano idonee a superare le osservazioni formulate, l'ufficio di controllo trasmette al competente ufficio della Corte dei conti la rendicontazione corredata dalle osservazioni e da ogni altra documentazione in suo possesso.».
2. In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 è presentata entro il
((31 dicembre 2019))
e il relativo termine di controllo è fissato al
((30 giugno 2020))
.
3. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituito dal seguente: "I rendiconti sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il controllo di regolarità contabile esercitato, attraverso il sistema delle ragionerie ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nelle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.".