DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
     Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Le amministrazioni, al fine di superare il  precariato,  ridurre
il ricorso ai contratti a termine e valorizzare  la  professionalita'
acquisita dal personale con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2,  e  con  l'indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo  indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
  a) risulti in servizio successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo  determinato
presso l'amministrazione che procede all'assunzione  o,  in  caso  di
amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma  associata,
anche presso le amministrazioni con servizi associati; 
  b) sia stato reclutato  a  tempo  determinato,  in  relazione  alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate
presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione; 
  c)  abbia  maturato,  al  31   dicembre   2022,   alle   dipendenze
dell'amministrazione   di   cui   alla   lettera   a)   che   procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi,
negli ultimi otto anni. 
  2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6,
comma  2,  e  ferma  restando  la  garanzia   dell'adeguato   accesso
dall'esterno,   previa   indicazione   della    relativa    copertura
finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore
al cinquanta per  cento  dei  posti  disponibili,  al  personale  non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
  a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un  contratto  di  lavoro  flessibile
presso l'amministrazione che bandisce il concorso; 
  b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre  anni
di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,  presso
l'amministrazione che bandisce il concorso. 
  ((2-bis. Anche per le finalita' connesse alla stabilizzazione delle
ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli  enti  pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25  novembre
2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026)). 
  3.  Ferme  restando  le  norme  di  contenimento  della  spesa   di
personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai
soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari  limiti
finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato  previsti  dalle
norme vigenti, al netto delle risorse  destinate  alle  assunzioni  a
tempo  indeterminato  per  reclutamento  tramite  concorso  pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di  lavoro
flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente  al  loro  ammontare
medio  nel  triennio  2015-2017  a   condizione   che   le   medesime
amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la  relativa
spesa di personale  previa  certificazione  della  sussistenza  delle
correlate risorse  finanziarie  da  parte  dell'organo  di  controllo
interno di cui all'articolo 40-bis, comma  1,  e  che  prevedano  nei
propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di  tale  valore
di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto
di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  non  possono  essere
applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno
rispettato i vincoli  di  finanza  pubblica.  Le  regioni  a  statuto
speciale, nonche' gli enti  territoriali  ricompresi  nel  territorio
delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente  i
limiti  finanziari  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  ivi
previsti, anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,  appositamente
individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano
la compatibilita' dell'intervento con il  raggiungimento  dei  propri
obiettivi di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi  di  controllo
interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  gli  enti
territoriali delle predette regioni  a  statuto  speciale,  calcolano
inoltre  la  propria  spesa  di  personale  al  netto  dell'eventuale
cofinanziamento  erogato  dalle  regioni   ai   sensi   del   periodo
precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro  a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle  risorse
utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo  quanto
previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che  si  trovino
nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga  di  cui  al
quarto periodo  del  presente  comma  e'  subordinata  all'assunzione
integrale degli oneri a carico della regione ai sensi  del  comma  10
del citato articolo 259. 
  5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e'  fatto
divieto alle  amministrazioni  interessate  di  instaurare  ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  per
le professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il  comma
9-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
e' abrogato. 
  6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  commi  425  e  426
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  7. Ai fini del presente articolo non rileva  il  servizio  prestato
negli uffici di diretta collaborazione di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o  degli  organi  politici  delle
regioni, secondo i rispettivi ordinamenti,  ne'  quello  prestato  in
virtu' di contratti di  cui  agli  articoli  90  e  110  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  8. Le amministrazioni possono prorogare i  corrispondenti  rapporti
di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di
cui ai commi 1 e 2, fino alla  loro  conclusione,  nei  limiti  delle
risorse  disponibili  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  9.  Il  presente  articolo  non  si  applica  al  reclutamento  del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico  e  ausiliario
(ATA) presso le istituzioni scolastiche ed  educative  statali.  Fino
all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,  lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di  cui  al
presente  articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta
formazione artistica, musicale  e  coreutica.  I  commi  5  e  6  del
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di  ricerca  di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per  i  predetti
enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai  titolari  di
assegni di  ricerca  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti.  Il
presente  articolo  non  si  applica   altresi'   ai   contratti   di
somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 
  10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale  del  Servizio
sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui
all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  la
cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione  delle
procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la  loro
conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di  nuovi  contratti
di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge
28 dicembre 2015, n. 208. 
  11. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  al
personale, dirigenziale  e  no,  di  cui  al  comma  10,  nonche'  al
personale delle amministrazioni finanziate dal  Fondo  ordinario  per
gli enti e le istituzioni di  ricerca,  anche  ove  lo  stesso  abbia
maturato il periodo di tre anni di  lavoro  negli  ultimi  otto  anni
rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
  11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale  e
superare  il  precariato,  nonche'  per  garantire   la   continuita'
nell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,   per   il
personale   medico,    tecnico-professionale    e    infermieristico,
dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  19  MAGGIO  2020,   N.   34,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77. Ai  fini  del  presente
comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui  al  comma
1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla  data  del
31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianita' di servizio gia'  maturata
sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma  1,  ha  priorita'  il
personale in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  13. In caso di processi di riordino, soppressione o  trasformazione
di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del  possesso
del requisito di cui ai commi 1, lettera c),  e  2,  lettera  b),  si
considera anche  il  periodo  maturato  presso  l'amministrazione  di
provenienza. 
  14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate  dall'articolo
1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  sono
consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di  cui  al
presente comma le  amministrazioni  interessate  possono  utilizzare,
altresi', le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei  limiti  e  dei  criteri
previsti  nei  commi  citati.  Ai  fini  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al
netto dell'eventuale cofinanziamento  erogato  dallo  Stato  e  dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la  proroga
degli eventuali contratti a tempo determinato  secondo  le  modalita'
previste dall'ultimo periodo del comma 4.