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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà. (17G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
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Testo in vigore dal:  30-3-2019
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Art. 5

((Valutazione multidimensionale))
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26))
.
2.
(( Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) ))
, i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi:
a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) situazione economica;
c) situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
d) educazione, istruzione e formazione;
e) condizione abitativa;
f) reti familiari, di prossimità e sociali.
3. La valutazione multidimensionale è organizzata in un'analisi preliminare
((...))
e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo.
4.
((L'analisi preliminare è finalizzata ad))
orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. L'analisi preliminare è effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa,
((i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.))
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 2019, N. 26))
.
7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una equipe multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona sia stata già valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le equipe multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Non si dà luogo alla costituzione di equipe multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, al progetto personalizzato eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.
9. Al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
((...))
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.
((Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti))
.
10. I servizi per
((...))
la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.