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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
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  • Articoli

  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • 2

  • DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI
    CUI AL REGOLAMENTO

    Capo I

    Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni
    sugli alimenti
  • 3
  • orig.
  • 4

  • Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie
    sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione
  • 5
  • 6
  • 7

  • Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni
    obbligatorie
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

  • Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti
  • 16

  • ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL
    REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 E RELATIVE SANZIONI

    Capo I

    Adeguamento della normativa nazionale
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

  • Violazioni delle disposizioni nazionali
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 25
  • 26
  • orig.
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Testo in vigore dal:  9-5-2018

Art. 12

Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafi 2 e 3, del regolamento, relative all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l'espressione «Surgelato il ...», in luogo dell'espressione «Congelato il ...» prevista alla lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l'alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.