DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147

Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'. (17G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
     Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' 
 
  1. I servizi per  l'accesso  e  la  valutazione  e  i  sostegni  da
individuare  nel  progetto  personalizzato   afferenti   al   sistema
integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge  n.  328
del 2000, includono: 
    a) segretariato sociale ((...)); 
    b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa
la componente sociale  della  valutazione  multidimensionale  di  cui
all'articolo 5, comma 2; 
    c) tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia
delle persone e alla riabilitazione,  di  cui  alle  regolamentazioni
regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano; 
    d) sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso
il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; 
    e)  assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  e  servizi   di
prossimita'; 
    f)  sostegno  alla  genitorialita'  e  servizio   di   mediazione
familiare; 
    g) servizio di mediazione culturale; 
    h) servizio di pronto intervento sociale. 
  2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di  cui
agli  articoli  5  e  6,  ((le  risorse  del  Fondo   Poverta'   sono
attribuite))  agli  ambiti  territoriali   delle   regioni   per   il
finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando  gli
interventi afferenti alle politiche  del  lavoro,  della  formazione,
sanitarie e  socio-sanitarie,  educative,  abitative,  nonche'  delle
altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e  progettazione
previsti a legislazione vigente. 
  3. La quota del Fondo Poverta'  destinata  al  rafforzamento  degli
interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede
di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347  milioni
di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal  2020,
inclusivi delle risorse di cui al comma 9.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  28
MARZO 2019, N. 26)).  Gli  specifici  rafforzamenti  finanziabili,  a
valere  sulla  quota  del  Fondo  Poverta'  attribuita  agli   ambiti
territoriali di ogni  regione  e  nei  limiti  della  medesima,  sono
definiti ((in un atto di programmazione  regionale,  nel  rispetto  e
nella valorizzazione delle modalita' di confronto  con  le  autonomie
locali,)) sulla base delle indicazioni programmatiche  contenute  nel
Piano per gli interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla
poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e
delle  politiche  sociali  procede   all'erogazione   delle   risorse
spettanti agli ambiti territoriali  di  ciascuna  Regione  una  volta
valutata la  coerenza  dello  schema  ((dell'atto  di  programmazione
regionale)) con le finalita' del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta'. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i  criteri
di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso
degli  ambiti  di  ciascuna  regione,   nonche'   le   modalita'   di
monitoraggio e rendicontazione  delle  risorse  trasferite.  Ciascuna
regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  i
criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da  parte
del  Ministero  medesimo  agli  ambiti  territoriali  di   rispettiva
competenza. 
  5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente
articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di
cui al comma 2.  In  tal  caso,  le  regioni  possono  richiedere  il
versamento  della  quota  medesima  sul  bilancio  regionale  per  il
successivo riparto, integrato con le  risorse  proprie,  agli  ambiti
territoriali di competenza, da effettuarsi entro  il  termine  di  60
giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da  parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  6. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale,
concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di  cui
al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente  e  nell'ambito  degli
equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al  comma
1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi  del
presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate
al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 3. 
  7. Alle finalita' di cui al  presente  articolo,  in  coerenza  con
quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono  altresi'
le  risorse  afferenti  ai  Programmi  operativi  nazionali  (PON)  e
regionali (POR) riferite  all'obiettivo  tematico  della  lotta  alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni  e  le  province
autonome  individuano  le  modalita'  attraverso  le  quali   i   POR
rafforzano gli interventi e i servizi di  cui  al  presente  decreto,
includendo, ove opportuno e compatibile, ((i  beneficiari  del  Rdc))
tra  i  destinatari   degli   interventi,   anche   con   riferimento
all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione  sostenibile
e di qualita'. 
  8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al
fine  di  permettere  una  adeguata  implementazione  del  ReI  e  di
garantirne la tempestiva operativita' mediante un  rafforzamento  dei
servizi  sociali  territoriali,  inclusi  quelli  di  contrasto  alla
poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite  alle  regioni,  a
valere sul Fondo Poverta',  risorse  pari  a  212  milioni  di  euro,
secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per
il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo  20,
comma 8, della legge n. 328 del 2000. 
  9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di  cui  al  comma  2
viene riservato un ammontare pari a  20  milioni  di  euro  annui,  a
decorrere dall'anno 2018, per  interventi  e  servizi  in  favore  di
persone in condizione di poverta' estrema  e  senza  dimora.  Con  il
medesimo decreto di cui al comma 4,  si  stabiliscono  i  criteri  di
riparto della quota di cui al presente comma, avuto  prioritariamente
riguardo  alla  distribuzione  territoriale  dei  senza  dimora,   in
particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il
maggior numero degli stessi.  In  sede  di  riparto,  si  definiscono
altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si  indentificano
le priorita' di intervento a  valere  sulle  risorse  trasferite,  in
coerenza con le "Linee di  indirizzo  per  il  contrasto  alla  grave
emarginazione adulta in  Italia",  oggetto  di  accordo  in  sede  di
Conferenza Unificata del 5 novembre  2015,  ed  eventuali  successive
iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8.  Gli  interventi  e  i
servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte
del sistema  informativo  di  cui  all'articolo  24  e  di  specifico
monitoraggio da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15,  comma
4.