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DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. (17G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2017, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 27, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021, salvo quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e) del medesimo articolo, che entrano in vigore il 31 ottobre 2025 e ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 28, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2025)
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Testo in vigore dal:  1-5-2025
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Art. 30-bis

(( (Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati).))
1.
((Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se ciò è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.))
2.
((I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace.))
3.
((L'attività di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non può comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29-bis.))
4.
((Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.))