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DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. (17G00129)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2017, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 27, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021, salvo quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e al comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e) del medesimo articolo, che entrano in vigore il 31 ottobre 2025 e ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 28, che entrano in vigore il 31 ottobre 2021. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/2025)
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Testo in vigore dal:  1-5-2025
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Art. 30

(( (Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati).))
1.
((Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.))
2.
((Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.))
3.
((Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5.))
4.
((Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:
a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;
c) dei procedimenti in materia di lavoro;
d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;
f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.))
5.
((Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:
a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;
b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;
c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.))
6.
((Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.))
7.
((In ogni caso, del collegio non può far parte più di un giudice onorario.))
8.
((Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare))
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