DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
vigente al 30/05/2023
Testo in vigore dal: 20-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 83 
 
 
           Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali 
 
  1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche  si  detrae
un  importo  pari  al  30  per  cento  degli  oneri   sostenuti   dal
contribuente per le erogazioni liberali  in  denaro  o  in  natura  a
favore degli ((enti del Terzo settore di cui all'articolo  82,  comma
1)), per un importo complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta  non
superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al  precedente  periodo  e'
elevato al 35 per  cento  degli  oneri  sostenuti  dal  contribuente,
qualora l'erogazione liberale  sia  a  favore  di  organizzazioni  di
volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali
in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche
o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento  previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  2. Le liberalita' in denaro o in  natura  erogate  a  favore  degli
((enti del Terzo settore  di  cui  all'articolo  82,  comma  1)),  da
persone  fisiche,  enti  e  societa'  sono  deducibili  dal   reddito
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per  cento
del reddito  complessivo  dichiarato.  ((L'eventuale  eccedenza  puo'
essere computata  in  aumento  dell'importo  deducibile  dal  reddito
complessivo dei periodi  di  imposta  successivi,  ma  non  oltre  il
quarto, fino a concorrenza del suo ammontare)). Con apposito  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie
dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione
d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione
delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2. 
  ((3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano   a
condizione che le liberalita'  ricevute  siano  utilizzate  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1)). 
  4. Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni di cui ai
commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali  ai  sensi
del presente articolo non possono  cumulare  la  detraibilita'  e  la
deducibilita' con altra agevolazione fiscale  prevista  a  titolo  di
detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni. 
  5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
contributi associativi per un importo  non  superiore  a  1.300  euro
versati  dai  soci  alle  societa'  di  mutuo  soccorso  che  operano
esclusivamente nei settori di  cui  all'articolo  1  della  legge  15
aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un  sussidio  nei
casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,  ovvero,  in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2022, N. 122)).