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DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (17G00117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2018)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  21-7-2017

Art. 25

Disposizioni attuative
1. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche in relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.
4. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualità e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di svolgimento e gestione della procedura di inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 13, comma 2, del presente decreto.
8. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo definiscono forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal presente decreto.
Note all'art. 25:
- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 17.
- Per il testo dell'Allegato VII alla parte seconda del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 22.
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 18.
- Per il testo dell'articolo 24-bis del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 13.
- Per il testo dell'articolo 33 del decreto citato legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'art. 21.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata legge 8 agosto 1990, n. 241:
"Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.".