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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 70

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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  • FINALITÀ E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
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  • REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE
    IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA
    MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO
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  • PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER LE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E LE IMPRESE
    IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA
    ENTI SENZA FINI DI LUCRO
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  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE
    LINGUISTICHE
  • 14

  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA ALL'ESTERO

    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 15
  • 16

  • Quotidiani diffusi all'estero
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  • 18
  • 19
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  • Periodici diffusi all'estero
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  • 22
  • 23
  • 24

  • CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON
    VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 25

  • Periodici per non vedenti e ipovedenti
  • 26
  • 27
  • 28

  • Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
  • 29
  • 30
  • 31

  • ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
  • 32
  • 33
Testo in vigore dal:  13-6-2017

Art. 32

Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 5 agosto 1981, n. 416:
1) articolo 22;
2) articolo 23;
3) articolo 24;
4) articolo 54;
b) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268:
1) articolo 14, commi 1 e 3;
2) articolo 20;
3) articolo 29;
c) legge 25 febbraio 1987, n. 67:
1) articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;
2) all'articolo 13, comma 1, le parole: «8,» e: «, 10» sono soppresse;
3) articolo 28, comma 5;
e) legge 7 agosto 1990, n. 250:
1) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e»; le parole:
«dell'art. 11 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,» e le parole «dai predetti commi degli artt. 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987» sono sostituite dalle seguenti «dal comma 6 dell'articolo 9 e dal predetto comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge»;
2) articolo 3, commi 2, 2-bis;
3) all'articolo 3, comma 2-ter, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelevisive.»; il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
4) articolo 3, commi 2-quater, 3, lettera b), 3-bis, 4 e 5;
5) all'articolo 3, comma 13, dopo le parole: «I contributi» sono soppresse le seguenti: «di cui ai commi 10 e 11 e»; dopo le parole: «di quelli di cui ai commi» sono soppresse le seguenti: «2, 5,»;
6) articolo 3, comma 14;
l) all'articolo 21, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, è soppresso il secondo periodo;
o) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso il secondo periodo;
p) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-ter,»;
q) decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223:
1) articolo 1;
2) articolo 2, comma 3;
3) articolo 6, comma 1;
4) articolo 12, comma 2;
r) decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103:
1) articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6;
2) articolo 1-bis;
3) articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8;
4) articolo 3, commi 1, 3, 4;
s) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2013 recante «Individuazione dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi alle imprese editoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103»;
t) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 recante «Individuazione dei costi ai fini del calcolo dei contributi per la pubblicazione delle testate in formato digitale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103»;
Note all'art. 32:
- Gli articoli 14, commi 1 e 3, 20 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 recante (Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1982, n. 139, come abrogati dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019, recavano:
«Art. 14 (Requisiti per l'accesso alle provvidenze). - (abrogato).
Gli editori di cui al secondo comma dell'art. 18 e quelli di cui al primo comma dell'art. 19 della legge, i quali intendano partecipare alle provvidenze dalla stessa disposte, devono trasmettere al servizio dell'editoria domanda di iscrizione al registro nazionale della stampa, corredata dagli atti e dai documenti di cui al terzo comma, lettere a), b) e c), dell'art. 11 della legge. Ogni variazione al riguardo deve essere comunicata entro trenta giorni al servizio dell'editoria, ai fini dell'annotazione nel registro nazionale della stampa.
(abrogato).
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche allorché le testate siano edite da pubbliche amministrazioni, ovvero da associazioni non riconosciute o da istituzioni culturali, scientifiche o religiose, che non esercitano professionalmente attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.
In tal caso l'obbligo dell'iscrizione spetta al legale rappresentante della pubblica amministrazione, dell'associazione o dell'istituzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1987, n. 56, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 8 (Contributi ai quotidiani). - (1.- 7.). (abrogati)
8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.
(9.- 14.). (abrogati)».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13 della citata legge n. 67 del 1987, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 13 (Modalità di erogazione dei contributi). - 1.
In base a quanto disposto dal D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, le domande di contributi di cui agli artt. 9 e 11 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell'anno successivo.
2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 della citata legge n. 67 del 1987, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 28 (Ente nazionale per la cellulosa e la carta).
- 1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, 16, 17, 18 e 19 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma 2 del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, in lire 25 miliardi per l'anno 1988, in lire 25 miliardi per l'anno 1989 e in lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal precedente comma 2, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.
4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui agli articoli citati al comma 1, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.
5. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n. 250 del 1990, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«1. Per l'anno 1990 alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal comma 6 dell'articolo 9 e dal predetto comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. (abrogato).
2-bis. (abrogato).
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelevisive. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2-quater. (abrogato).
2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a)
b) (abrogato).
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. (abrogato).
4. (abrogato).
5. (abrogato).
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.
7.
8.
9.
10.
11.
11-bis.
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.
12.
13. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, né direttamente né indirettamente, di quelli di cui ai commi 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
14. (abrogato).
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7, legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4, legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11, legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente l'obbligo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Ufficio per l'editoria e la stampa di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l'espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54.».
- Si riporta il testo del comma 1247 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 1 - 1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 10 (Disposizioni concernenti l'editoria). - 1.
Per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, previsti dall'articolo 3, comma 2-ter e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 2 (Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250). - 1.
2.
3. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 6 (Attività di controllo). - 1. (abrogato).
2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 12 (Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250). - 1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
2. (abrogato).
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 63 del 2012, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria). - 1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. - 6 (abrogati).
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.
7-bis.
7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero".».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 63 del 2012, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo). - 1. - 4 (abrogati).
5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilità di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto.
6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento». Al comma 2 del medesimo articolo le parole: «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».
7. (abrogato).
7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 63 del 2012, come modificato dal presente decreto legislativo a decorrere dal 1° gennaio 2019:
«Art. 3 (Editoria digitale). - 1. (abrogato).
2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2. Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione.
3. - 4 (abrogati).
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.
5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: «dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet» sono inserite le seguenti: «, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,».
5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici," sono inserite le seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili.".».