stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 70

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
nascondi
vigente al 04/12/2024
  • Articoli

  • FINALITÀ E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
  • 1
  • 2
  • 3

  • REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE
    IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA
    MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER LE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E LE IMPRESE
    IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA
    ENTI SENZA FINI DI LUCRO
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE
    LINGUISTICHE
  • 14

  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA ALL'ESTERO

    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 15
  • 16

  • Quotidiani diffusi all'estero
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

  • Periodici diffusi all'estero
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  • CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON
    VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 25

  • Periodici per non vedenti e ipovedenti
  • 26
  • 27
  • 28

  • Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
  • 29
  • 30
  • 31

  • ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
  • 32
  • 33
Testo in vigore dal:  29-2-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Beneficiari dei contributi all'editoria
1. Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; (1) (2) (3) (6) (8) (10)
((12))
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; (1) (2) (3) (6) (8) (10)
((12))
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti; (1) (2) (3) (6) (8) (10)
((12))
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
2. Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e).

-------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 810, lettere b) e c)) che "Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni: [...]
b) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente con le seguenti modalità:
1) per l'annualità 2019, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 20 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
2) per l'annualità 2020, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 50 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
3) per l'annualità 2021, l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale è ridotto del 75 per cento della differenza tra l'importo spettante e 500.000 euro;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
-------------
AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
-------------
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di ventiquattro mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
--------------
AGGIORNAMENTO (6)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di quarantotto mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
--------------
AGGIORNAMENTO (8)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di sessanta mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
--------------
AGGIORNAMENTO (10)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettere b) e c) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di settantadue mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 1, comma 394 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 810 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 2-bis) che "Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nel modificare l'art. 1, comma 810 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di novantasei mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".