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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 70

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. (17G00083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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vigente al 25/04/2024
  • Articoli

  • FINALITÀ E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
  • 1
  • 2
  • 3

  • REQUISITI E CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, DEGLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E DELLE
    IMPRESE IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA
    MAGGIORITARIA DA ENTI SENZA FINI DI LUCRO
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI PER LE
    COOPERATIVE GIORNALISTICHE, GLI ENTI SENZA FINI DI LUCRO E LE IMPRESE
    IL CUI CAPITALE SIA DETENUTO INTERAMENTE O IN MISURA MAGGIORITARIA DA
    ENTI SENZA FINI DI LUCRO
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE TESTATE ESPRESSIONE DI MINORANZE
    LINGUISTICHE
  • 14

  • CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA STAMPA ITALIANA DIFFUSA ALL'ESTERO

    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 15
  • 16

  • Quotidiani diffusi all'estero
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20

  • Periodici diffusi all'estero
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  • CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON
    VEDENTI E IPOVEDENTI E A TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 25

  • Periodici per non vedenti e ipovedenti
  • 26
  • 27
  • 28

  • Periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
  • 29
  • 30
  • 31

  • ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
  • 32
  • 33
Testo in vigore dal:  13-6-2017

Art. 12

Termine di conclusione del procedimento
1. Il termine di conclusione del procedimento scade il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. A tale data il provvedimento è comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi disposti annualmente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (Semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299:
«Art. 6 (Attività di controllo). - 1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.».