DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 21 
 
   Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente 
 
  1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento  dell'esame
di  Stato,  anche  in  relazione  alle  esigenze  connesse   con   la
circolazione dei titoli di studio  nell'ambito  dell'Unione  europea,
attesta l'indirizzo e la  durata  del  corso  di  studi,  nonche'  il
punteggio ottenuto. 
  2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa  e  dello
studente, in cui sono riportate le discipline  ricomprese  nel  piano
degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo  destinato  a
ciascuna di esse.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30  DICEMBRE  2019,  N.
162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N.  8)).
((In un'apposita sezione sono indicate)) le competenze, le conoscenze
e le abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte
in  ambito  extra  scolastico  nonche'  le  attivita'  di  alternanza
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge  13  luglio
2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo
del lavoro. ((3)) 
  3.   Con   proprio    decreto    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adotta i modelli  di  cui  ai  commi
precedenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto  (con  l'art.  5,  comma
5-ter) che "L'applicazione dell'articolo 21,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e'  differita  al  1°  settembre
2020".