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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  2-3-2024
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Art. 5

(Requisiti di partecipazione al concorso)
1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato,
((oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,))
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.