DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-5-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
  Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente 
 
  1. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo  1,  comma  105,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50  per  cento  dei  posti  di
docente vacanti e disponibili  nelle  scuole  secondarie  e'  coperto
annualmente ai sensi dell'articolo 399  del  decreto  legislativo  16
aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie  ad  esaurimento  di
cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della  legge  29  dicembre
2006, n. 296, ferma  restando  la  procedura  autorizzatoria  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni. All'avvenuto esaurimento  delle  predette  graduatorie
per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono
a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2. 
  2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle
scuole secondarie e' coperto annualmente, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,
n.  449,  e  successive  modificazioni,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: 
    a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1,  comma  114,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al  limite  percentuale
di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16  aprile
1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio
minimo previsto  dal  bando,  sino  al  termine  di  validita'  delle
graduatorie medesime, fermo restando  il  diritto  all'immissione  in
ruolo per i vincitori del concorso; 
    b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del  comma  3,
al quale, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui  alla
lettera a), e' destinato il 100% dei posti di cui all'alinea per  gli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonche'  l'80%  per  gli  anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per  gli  anni  2022/2023  e
2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per  gli
anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,  sino  a
integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto; ((9)) 
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145; 
    d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure di cui  al
Capo II, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di
cui alle lettere a) e b). PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019,
N. 126. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126. (8) 
  3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in  ciascuna
regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto  entro
febbraio 2018, e' riservata ai docenti  in  possesso,  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  titolo   abilitante
all'insegnamento nella scuola secondaria  o  di  specializzazione  di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga  al  requisito
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e  articolo  5,  comma  2,
lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura
in un'unica regione per tutte le classi di concorso  o  tipologie  di
posto per le quali  sia  abilitato  o  specializzato.  Sono  altresi'
ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che
conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30  giugno
2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Gli insegnanti  tecnico-pratici  possono
partecipare al concorso purche' siano iscritti nelle  graduatorie  ad
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di  istituto,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine  di  superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti  a  termine,  per  la
partecipazione alla presente  procedura  straordinaria  e'  richiesto
l'ulteriore requisito di non  essere  titolari  di  un  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali.(1) 
  4. La graduatoria di merito regionale comprende  tutti  coloro  che
propongono istanza di partecipazione ed e' predisposta sulla base dei
titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita  prova
orale di natura didattico-metodologica. Tra i  titoli  valutabili  e'
valorizzato il superamento di tutte le prove di  precedenti  concorsi
per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore di  ricerca.  Alla
prova orale, che non prevede un punteggio minimo, e' riservato il  40
per cento del punteggio complessivo attribuibile. 
  5. Lo scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di  merito  regionale
avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2,  lettera
b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione
iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati  e
immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna  graduatoria  di
merito regionale e' soppressa al suo esaurimento. 
  6.  Il  contenuto  del  bando,  i  termini  e   le   modalita'   di
presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale  e  di
valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono  disciplinati  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 6 dicembre 2017,
n. 251 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2017, n. 50), ha dichiarato  "ai  sensi
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  17,  terzo  comma,  ultimo
periodo, del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art.  230,  comma
2) che "Il numero dei  posti  destinati  alla  procedura  concorsuale
ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera  d),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e'  incrementato  complessivamente
di ottomila posti". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 59, comma  2)
che per l'anno scolastico 2021/2022 e' incrementata al 100 per  cento
la quota prevista dal presente articolo,  comma  2,  lettera  b),  da
destinare alla procedura di cui al comma 3 del presente articolo.