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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 35

Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. (17G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2024)
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Testo in vigore dal:  17-9-2024
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Art. 8

((Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi))
1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione
((del diritto d'autore o))
dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti:
a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;
d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
1) l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla Società italiana autori ed editori.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresì alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce con proprio provvedimento le modalità per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
4. La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.