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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 32

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (17G00046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2017
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Testo in vigore dal:  23-3-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015;
Vista la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
Visto il decreto 21 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2014, recante modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
1. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
«h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:
1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;
3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
2) una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero.
h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico;».
2. All'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE.
1-ter. In conformità all'articolo 4, il servizio di collegamento può inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.
1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorità competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.
1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2.».
N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 204 del 1° settembre 2016.
- La direttiva (UE) n. 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale è pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2015, n. L 332.
- La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE è pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.
- La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale è pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359.
- Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati è pubblicata nella G.U.U.E. 12 gennaio 2001, n. L 8. Entrata in vigore: 1° febbraio 2001.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63.
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
- La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorità competente: l'autorità designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;
e) autorità richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
f) autorità interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto;
h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:
1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'art. 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;
3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;
6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'art. 31-ter , comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:
1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;
2) una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;
3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
4) che ha un impatto transfrontaliero;
h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'art. 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico;
i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.».
- Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 5 (Scambio automatico obbligatorio di informazioni). - 1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati membri e le altre informazioni di cui all'art. 8 della direttiva 2011/16/UE.
1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'art. 8-bis della direttiva 2011/16/UE.
1-ter. In conformità all'art. 4, il servizio di collegamento può inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.
1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi.
Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorità competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'art. 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.
1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'art. 2.».