DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136

Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (16G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
                       Obblighi amministrativi 
 
  1. L'impresa che distacca lavoratori  in  Italia  ha  l'obbligo  di
comunicare il distacco al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ((al piu' tardi all'inizio)) del  distacco  e  di  comunicare
tutte  le  successive   modificazioni   entro   cinque   giorni.   La
comunicazione preventiva  di  distacco  deve  contenere  le  seguenti
informazioni: 
    a) dati identificativi dell'impresa distaccante; 
    b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati; 
    c) data di inizio, di fine e durata del distacco; 
    d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; 
    e) dati identificativi del soggetto distaccatario; 
    f) tipologia dei servizi; 
    g) generalita' e domicilio eletto del referente di cui  al  comma
3, lettera b); 
    h) generalita' del referente di cui al comma 4; 
    i)  numero  del  provvedimento  di  autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  di  somministrazione,  in  caso  di  somministrazione
transnazionale ove l'autorizzazione  sia  richiesta  dalla  normativa
dello Stato di stabilimento; 
    i-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 1,  comma  2-bis,  primo
periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice  che  invia
lavoratori in Italia. 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27)). 
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27)). 
  1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2023, N. 27)). 
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto sono definite le modalita' delle comunicazioni. 
  3. Durante il periodo del distacco e fino  a  due  anni  dalla  sua
cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: 
    a) conservare,  predisponendone  copia  in  lingua  italiana,  il
contratto di lavoro o altro documento contenente le  informazioni  di
cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26  maggio  1997,  n.
152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la  fine  e
la  durata  dell'orario  di  lavoro  giornaliero,  la  documentazione
comprovante  il  pagamento   delle   retribuzioni   o   i   documenti
equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del  rapporto
di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla
legislazione di sicurezza sociale applicabile; 
    b) designare un referente  elettivamente  domiciliato  in  Italia
incaricato di inviare e ricevere atti e  documenti.  In  difetto,  la
sede dell'impresa distaccante si considera  il  luogo  dove  ha  sede
legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. 
  4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente  decreto
ha l'obbligo di designare, per tutto  il  periodo  del  distacco,  un
referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti  con  le
parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva  di
secondo livello con  obbligo  di  rendersi  disponibile  in  caso  di
richiesta motivata delle parti sociali.