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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 219

Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (16G00236)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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vigente al 18/09/2024
Testo in vigore dal:  10-12-2016

Art. 4

(Disposizioni finali e transitorie)
1. Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.
2. Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il personale delle aziende speciali che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, qualora previsti dalla normativa vigente.
3. Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.
5. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.
6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è inviata, con modalità informatica ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di gradualità e sostenibilità, i termini e le modalità operative di attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonché le modalità ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.