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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  13-9-2016

Art. 2

Comparti di specialità delle Forze di polizia
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialità, ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonché le disposizioni di cui alla medesima legge:
a) Polizia di Stato:
1) sicurezza stradale;
2) sicurezza ferroviaria;
3) sicurezza delle frontiere;
4) sicurezza postale e delle comunicazioni;
b) Arma dei carabinieri:
1) sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari;
2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare;
3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;
4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
c) Corpo della Guardia di finanza:
1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera;
2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.
2. Per i comparti di specialità di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.