DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136

Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). (16G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-3-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
                Condizioni di lavoro e di occupazione 
 
  1. Al rapporto di lavoro tra le  imprese  di  cui  all'articolo  1,
commi 1 e 4, e i  lavoratori  distaccati  si  applicano,  durante  il
periodo del distacco, se piu' favorevoli, le medesime  condizioni  di
lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni  normative
e contratti collettivi di cui  all'articolo  2,  lettera  e),  per  i
lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe
nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie: 
    a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 
    b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; 
    c)   retribuzione,   comprese   le   maggiorazioni   per   lavoro
straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici
di categoria; 
    d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con  particolare
riferimento alla fornitura di  lavoratori  da  parte  di  agenzie  di
somministrazione; 
    e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di  lavoro  e
di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; 
    g) parita'  di  trattamento  fra  uomo  e  donna,  nonche'  altre
disposizioni in materia di non discriminazione; 
    h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi  in
cui l'alloggio  sia  fornito  dal  datore  di  lavoro  ai  lavoratori
distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro; 
    i) indennita' o rimborsi a  copertura  delle  spese  di  viaggio,
vitto e  alloggio  per  i  lavoratori  fuori  sede  per  esigenze  di
servizio. Rientrano in tali ipotesi le  spese  di  viaggio,  vitto  e
alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano,
sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo
di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso
un'altra sede di lavoro diversa  da  quella  abituale,  in  Italia  o
all'estero. 
  1-bis Sono  considerate  parte  della  retribuzione  le  indennita'
riconosciute al lavoratore per il distacco che  non  sono  versate  a
titolo  di  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto  e   alloggio
effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita'  sono
rimborsate dal datore di  lavoro  al  lavoratore  distaccato  secondo
quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel
Paese di stabilimento dell'impresa distaccante.  Se  tale  disciplina
non stabilisce se taluni elementi delle  indennita'  riconosciute  al
lavoratore per il distacco sono versati a titolo  di  rimborso  delle
spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno
parte della retribuzione l'intera indennita' e' considerata versata a
titolo di rimborso delle spese sostenute. 
  2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo  in  materia
di durata minima dei congedi annuali retribuiti  e  di  retribuzione,
comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario, non si  applicano
nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima  installazione
di  un  bene,  previsti  in  un  contratto  di  fornitura  di   beni,
indispensabili per mettere in funzione il bene  fornito  ed  eseguiti
dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura,
quando la durata dei lavori, in relazione ai quali e' stato  disposto
il distacco, non e' superiore a otto giorni, escluse le attivita' del
settore edilizio individuate nell'allegato  A  del  presente  decreto
legislativo. 
  3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni  di
cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma  1,  trova
applicazione il  regime  di  responsabilita'  solidale  di  cui  agli
articoli  1676  del  codice  civile  e  29,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 276 del 2003  e,  per  il  caso  di  somministrazione,
l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBARIO 2023, N. 27)).