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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93

Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (16G00105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2021)
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Testo in vigore dal:  16-6-2016

Art. 5

Modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio;»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.»;
c) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonché di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.»;
d) all'articolo 6, comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.»;
e) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
f) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.»;
g) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario.»;
h) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito con il seguente: «1.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo). - 1.
Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c). È fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.
4. I contratti dichiarati segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui all'art. 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Controllo contabile). - 1. L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa di cui all'art. 5, con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite.
2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:
a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonché di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione;
b) la spesa ecceda lo stanziamento del capitolo di bilancio, ovvero dell'articolo, qualora il capitolo sia suddiviso in articoli;
c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;
d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;
e) non si rinviene la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Controllo amministrativo). - 1. A seguito della registrazione contabile prevista dall'art. 6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa, con riferimento alla normativa vigente.
1-bis. Fermo restando il disposto dell'art. 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'art. 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini indicati dall'art. 8.
3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento, sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'art. 10.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati). - 1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti:
a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale;
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;
e) conti giudiziali;
e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonché alla conclusione dell'intervento delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo di controllo è individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza.
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario.
4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in considerazione della complessità della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attività contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del rendiconto.
5. Per particolari tipologie di rendiconti resi da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati alla realizzazione di opere specifiche o urgenti, possono essere stabilite procedure di controllo di tipo concomitante sui contratti di particolare rilevanza e complessità, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri titolari della spesa, fermo restando l'obbligo di rendicontazione.
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonché tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 123 del 2011, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Programma di controllo). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo art. 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non inclusi nel programma di controllo sono restituiti all'amministrazione emittente con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.».