DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 84 
 
(Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo  90,
comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di  lavori  pubblici
di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il  possesso  dei
requisiti  di  qualificazione  di  cui  all'articolo   83,   mediante
attestazione da parte degli appositi  organismi  di  diritto  privato
autorizzati dall'ANAC. ((L'attivita' di  attestazione  e'  esercitata
nel rispetto del principio di indipendenza  di  giudizio,  garantendo
l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che  possa
determinare  comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.   Gli
organismi di diritto privato di cui al primo periodo,  nell'esercizio
dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici,
svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.)) ((12)) 
  2. ((Con il regolamento di cui all'articolo 216,  comma  27-octies,
sono  altresi'  individuati))  livelli  standard  di   qualita'   dei
controlli che le societa'  organismi  di  attestazione  (SOA)  devono
effettuare, con  particolare  riferimento  a  quelli  di  natura  non
meramente documentale. L'attivita' di  monitoraggio  e  controllo  di
rispondenza  ai  suddetti  livelli  standard  di  qualita'   comporta
l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei  casi  piu'  gravi,  la
sospensione  o   la   decadenza   dall'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' da parte dell'ANAC. ((12)) 
  3. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, l'ANAC  effettua  una  ricognizione  straordinaria  circa  il
possesso dei requisiti  di  esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei
soggetti attualmente  operanti  in  materia  di  attestazione,  e  le
modalita' di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante
diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione  nei  casi
di mancanza del possesso dei requisito o di  esercizio  ritenuto  non
virtuoso.  L'ANAC  relaziona  sugli  esiti  di   detta   ricognizione
straordinaria al  Governo  e  alle  Camere,  allo  scopo  di  fornire
elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema  attuale  di
qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza,  anche
in  termini  di  quantita'  degli  organismi  esistenti   ovvero   di
necessita' di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita' di attestazione. 
  4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano: 
  a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui  all'articolo  80  che
costituisce presupposto ai fini della qualificazione; 
  b) il possesso dei requisiti di capacita' economica e finanziaria e
tecniche e professionali indicati  all'articolo  83;  il  periodo  di
attivita'  documentabile  e'  quello  relativo  ((ai  quindici   anni
antecedenti)) la data di sottoscrizione del contratto con la SOA  per
il   conseguimento   della   qualificazione;    tra    i    requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici da parte  delle  stazioni  appaltanti.  Gli  organismi  di
attestazione    acquisiscono     detti     certificati     unicamente
dall'Osservatorio,  cui  sono  trasmessi  in  copia,  dalle  stazioni
appaltanti; ((12)) 
  c) il possesso di certificazioni di sistemi  di  qualita'  conformi
alle norme europee della  serie  UNI  EN  ISO  9000  e  alla  vigente
normativa nazionale, rilasciate  da  soggetti  accreditati  ai  sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e  della  serie  UNI
CEI EN ISO/IEC 17000; 
  d) il possesso di certificazione del rating di impresa,  rilasciata
dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10. 
  4-bis. Gli organismi di cui al  comma  1  segnalano  immediatamente
all'ANAC i casi  in  cui  gli  operatori  economici,  ai  fini  della
qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non
veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore
economico, tenendo  conto  della  gravita'  del  fatto  e  della  sua
rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di
gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo  80  ,
comma 5, lettera g),  per  un  periodo  massimo  di  due  anni.  Alla
scadenza stabilita dall'ANAC,  l'iscrizione  perde  efficacia  ed  e'
immediatamente cancellata. 
  5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di  contratti
pubblici e' articolato in rapporto alle tipologie e  all'importo  dei
lavori. 
  6. L'ANAC vigila sul sistema  di  qualificazione  e,  a  tal  fine,
effettua ispezioni,  anche  senza  preavviso,  o  richiede  qualsiasi
documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e  di  controllo
sono esercitati anche  su  motivata  e  documentata  istanza  di  una
impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante.  Le  stazioni
appaltanti  hanno  l'obbligo  di  effettuare  controlli,   almeno   a
campione, secondo modalita'  predeterminate,  sulla  sussistenza  dei
requisiti oggetto  dell'attestazione,  segnalando  immediatamente  le
eventuali  irregolarita'  riscontrate  all'ANAC,   che   dispone   la
sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei  requisiti
entro   dieci   giorni   dalla   ricezione   dell'istanza   medesima.
Sull'istanza di  verifica  l'ANAC  provvede  entro  sessanta  giorni,
secondo modalita' stabilite ((nel  regolamento  di  cui  all'articolo
216,  comma  27-octies)).  I  controlli  effettuati  dalle   stazioni
appaltanti costituiscono elemento positivo  di  valutazione  ai  fini
dell'attribuzione della premialita' di cui all'articolo 38. ((12)) 
  7. Per gli appalti di lavori di importo  pari  o  superiore  ai  20
milioni di  euro,  oltre  alla  presentazione  dell'attestazione  dei
requisiti di qualificazione  di  cui  all'articolo  83,  la  stazione
appaltante puo' richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: 
  a) alla verifica della capacita' economico-finanziaria. In tal caso
il   concorrente   fornisce    i    parametri    economico-finanziari
significativi richiesti, certificati da societa' di revisione  ovvero
altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni  tecniche
proprie dell'organismo di  certificazione,  da  cui  emerga  in  modo
inequivoco  la  esposizione  finanziaria   dell'impresa   concorrente
all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in  alternativa  a
tale requisito, la stazione  appaltante  puo'  richiedere  una  cifra
d'affari in lavori pari a due volte l'importo a  base  di  gara,  che
l'impresa deve aver realizzato nei migliori  cinque  dei  dieci  anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando; 
  b) alla verifica della capacita' professionale per gli appalti  per
i quali viene richiesta la classifica  illimitata.  In  tal  caso  il
concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per  entita'  e
tipologia compresi nella  categoria  individuata  come  prevalente  a
quelli posti in appalto opportunamente certificati  dalle  rispettive
stazioni  appaltanti,  tramite  presentazione  del   certificato   di
esecuzione lavori; tale requisito si applica  solo  agli  appalti  di
lavori di importo superiore a 100 milioni di euro. 
  8. ((Il regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma  27-octies,
disciplina)) i casi e le modalita' di sospensione o  di  annullamento
delle attestazioni, nonche' di decadenza delle  autorizzazioni  degli
organismi di attestazione. ((Sono disciplinati)), altresi', i criteri
per   la   determinazione   dei   corrispettivi   dell'attivita'   di
qualificazione, in rapporto  all'importo  complessivo  ed  al  numero
delle categorie generali o specializzate cui si  richiede  di  essere
qualificati, avendo riguardo anche alla  necessaria  riduzione  degli
stessi in caso di consorzi stabili nonche' per le microimprese  e  le
piccole e medie imprese. ((12)) 
  9. Al  fine  di  garantire  l'effettivita'  e  la  trasparenza  dei
controlli sull'attivita' di attestazione posta in essere  dalle  SOA,
l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il  criterio  e
il numero di controlli a campione  da  effettuare  annualmente  sulle
attestazioni rilasciate dalle SOA. 
  10. La violazione  delle  disposizioni  ((del  regolamento  di  cui
all'articolo 216,  comma  27-octies,))  e'  punita  con  le  sanzione
previste dall'articolo 213, comma 13. Per le  violazioni  di  cui  al
periodo precedente, non e' ammesso il pagamento  in  misura  ridotta.
L'importo   della   sanzione    e'    determinato    dall'ANAC    con
ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri  generali  di  cui  alla
legge 24 novembre  1981,  n.  689,  con  particolare  riferimento  ai
criteri  di  proporzionalita'  e  adeguatezza  alla  gravita'   della
fattispecie.  Nei  casi  piu'  gravi,  in  aggiunta   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la  sanzione  accessoria  della
sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo da un mese a due
anni,  ovvero  della  decadenza  dell'autorizzazione.  La   decadenza
dell'autorizzazione si applica sempre in caso di  reiterazione  della
violazione  che  abbia  comportato  la  sanzione   accessoria   della
sospensione dell'attivita', ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. ((12)) 
  11. La qualificazione della SOA  ha  durata  di  cinque  anni,  con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine
generale nonche' dei  requisiti  di  capacita'  strutturale  indicati
((nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies)). ((12)) 
  12. Entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le  competenti  Commissioni
parlamentari, vengono individuate modalita' di qualificazione,  anche
alternative o sperimentali da parte di stazioni  appaltanti  ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare
l'effettivita' delle verifiche e conseguentemente la  qualita'  e  la
moralita' delle prestazioni degli operatori economici,  se  del  caso
attraverso   un   graduale   superamento   del   sistema   unico   di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 
  12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del  presente
codice  svolgevano  la  funzione  di  direttore  tecnico  presso   un
esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima  data  di
una esperienza  almeno  quinquennale,  fatto  salvo  quanto  disposto
all'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare  a
svolgere tali funzioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che le
presenti modifiche si applicano "alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".