DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 30/03/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 59 
 
          (Scelta delle procedure e oggetto del contratto ) 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dal  titolo  VII  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  Nell'aggiudicazione  di  appalti
pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o
ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione  di
gara.  Esse  possono  altresi'   utilizzare   il   partenariato   per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti  dall'articolo
65,  la  procedura  competitiva  con  negoziazione   e   il   dialogo
competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un  bando  di  gara
quando sussistono i  presupposti  previsti  dall'articolo  63.  Fatto
salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai  lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo,  il  cui
contenuto, come definito dall'articolo 23,  comma  8,  garantisce  la
rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati  e  il
rispetto dei tempi e  dei  costi  previsti.  E'  vietato  il  ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione  e  dell'esecuzione  di
lavori ad esclusione dei casi di affidamento a  contraente  generale,
finanza  di  progetto,  affidamento  in   concessione,   partenariato
pubblico privato, contratto di disponibilita', locazione finanziaria,
nonche' delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui  all'articolo
1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis.  (12)
(25) ((29)) 
  1-bis. Le stazioni  appaltanti  possono  ricorrere  all'affidamento
della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla  base
del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei  casi
in cui  l'elemento  tecnologico  o  innovativo  delle  opere  oggetto
dell'appalto   sia   nettamente   prevalente   rispetto   all'importo
complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo  svolgimento  della
progettazione oggetto del contratto sono previsti  nei  documenti  di
gara nel rispetto del  presente  codice  e  del  regolamento  di  cui
all'articolo 216, comma 27-octies;  detti  requisiti  sono  posseduti
dalle  imprese  attestate  per  prestazioni   di   sola   costruzione
attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,
in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti  di  cui  all'articolo
46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e
costruzione  documentano  i  requisiti  per  lo   svolgimento   della
progettazione  esecutiva  laddove  i  predetti  requisiti  non  siano
dimostrati dal proprio staff di progettazione. (12) 
  1-ter. Il ricorso agli affidamenti  di  cui  al  comma  1-bis  deve
essere  motivato  nella  determina  a   contrarre.   Tale   determina
chiarisce, altresi', in modo puntuale la  rilevanza  dei  presupposti
tecnici  ed  oggettivi  che  consentono  il  ricorso  all'affidamento
congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione. 
  1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o
piu'  soggetti  qualificati  alla  realizzazione  del  progetto,   la
stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per  la
corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in
sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del
progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del
progettista indicato o raggruppato. (12) 
  2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la   procedura
competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle  seguenti
ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere  b)
e d): 
  a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 
  1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice  perseguite  con
l'appalto non possono essere  soddisfatte  senza  adottare  soluzioni
immediatamente disponibili; 
  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
  3)  l'appalto  non  puo'  essere   aggiudicato   senza   preventive
negoziazioni a causa di circostanze  particolari  in  relazione  alla
natura,  complessita'  o   impostazione   finanziaria   e   giuridica
dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 
  4)  le  specifiche  tecniche  non  possono  essere  stabilite   con
sufficiente  precisione   dall'amministrazione   aggiudicatrice   con
riferimento  a  una  norma,  una  valutazione  tecnica  europea,  una
specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei  punti
da 2 a 5 dell'allegato XIII; 
  b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono  state
presentate soltanto  offerte  irregolari  o  inammissibili  ai  sensi
rispettivamente  dei  commi  3  e   4.   In   tali   situazioni,   le
amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un  bando
di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli
offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90
che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno  presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto. 
  2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive,  nei  casi  di  cui  al
comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione  o  il
dialogo competitivo devono riprodurre nella  sostanza  le  condizioni
contrattuali originarie. 
  3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83,  comma  9,  sono
considerate irregolari le offerte: 
  a) che non rispettano i documenti di gara; 
  b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini  indicati
nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; 
  c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha  giudicato  anormalmente
basse. 
  4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
  a) LETTERA ESPUNTA DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56; 
  a) in relazione alle  quali  la  commissione  giudicatrice  ritenga
sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 
  c) LETTERA ESPUNTA DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56; 
  b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
  c)  il  cui  prezzo  supera  l'importo  posto  dall'amministrazione
aggiudicatrice  a  base  di  gara,  stabilito  e  documentato   prima
dell'avvio della procedura di appalto. 
  5. La gara e' indetta mediante un bando di  gara  redatto  a  norma
dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato  mediante
procedura ristretta o  procedura  competitiva  con  negoziazione,  le
amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera c), possono, in deroga al primo periodo del  presente  comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto  previsto  dai
commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se  la  gara  e'  indetta  mediante  un
avviso  di  preinformazione,  gli  operatori  economici   che   hanno
manifestato  interesse  in  seguito  alla  pubblicazione  dell'avviso
stesso, sono successivamente invitati  a  confermarlo  per  iscritto,
mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 75. 
  5-bis.  In  relazione  alla  natura  dell'opera,  i  contratti  per
l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o
in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a  corpo  il
prezzo offerto rimane fisso e  non  puo'  variare  in  aumento  o  in
diminuzione, secondo la qualita' e la quantita' effettiva dei  lavori
eseguiti. Per le  prestazioni  a  misura  il  prezzo  convenuto  puo'
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita'  effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i
prezzi invariabili per l'unita' di misura. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
b)) che "Al  fine  di  rilanciare  gli  investimenti  pubblici  e  di
facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione  delle  opere
pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui
si indice la procedura di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  di
avvisi, per le procedure  in  relazione  alle  quali,  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  siano  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della  riforma
complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e  delle
norme sancite dall'Unione europea,  in  particolare  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio  2014,  fino  al  31  dicembre  2020,  non
trovano applicazione, a titolo sperimentale, le  seguenti  norme  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50: 
  [...] b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte  in  cui
resta   vietato   il   ricorso   all'affidamento   congiunto    della
progettazione e dell'esecuzione di lavori". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 21) che  le  modifiche  di
cui ai commi 1-bis e 1-quater del  presente  articolo  "si  applicano
alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una  gara,
sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in
cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che
la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in
cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.
77, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Al  fine  di
rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare  l'apertura  dei
cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure
per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la  procedura  di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di  bandi  o  di  avvisi,  per  le  procedure  in
relazione alle quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti  a  presentare  le
offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e  comunque
nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione  europea,
in particolare delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al
30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo  sperimentale,  le
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
  [...] b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte  in  cui
resta   vietato   il   ricorso   all'affidamento   congiunto    della
progettazione e dell'esecuzione di lavori".