DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 27/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 53 
 
     ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) 
                                                               ((48)) 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art.  225,  comma
2) che "In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli  21,
comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81,  85,  105,
comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e  10,  214,  comma  6  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre  2023
per lo svolgimento delle attivita' relative: 
    a)  alla  redazione  o  acquisizione  degli  atti  relativi  alle
procedure   di    programmazione,    progettazione,    pubblicazione,
affidamento ed esecuzione dei contratti; 
    b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure
di cui alla lettera a); 
    c) all'accesso alla documentazione di gara; 
    d) alla presentazione del documento di gara unico europeo; 
    e) alla presentazione delle offerte; 
    f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara; 
    g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti
anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 226,  comma  2)  che  "A  decorrere
dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo
229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016 continuano  ad  applicarsi  esclusivamente  ai  procedimenti  in
corso. A tal fine, per procedimenti in  corso  si  intendono:  a)  le
procedure e i contratti per i quali i  bandi  o  avvisi  con  cui  si
indice la procedura di scelta del contraente siano  stati  pubblicati
prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  le  procedure  e  i
contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice  acquista
efficacia, siano stati  gia'  inviati  gli  avvisi  a  presentare  le
offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del  contributo
di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati
comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni  o
atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista
efficacia; d) per  le  procedure  di  accordo  bonario  di  cui  agli
articoli 210 e 211, di  transazione  e  di  arbitrato,  le  procedure
relative a controversie aventi a oggetto contratti  pubblici,  per  i
quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in
cui il codice acquista efficacia, ovvero,  in  caso  di  mancanza  di
pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare  le  offerte
siano stati inviati prima della suddetta data".