DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 48 
 
 
(Raggruppamenti  temporanei  e   consorzi   ordinari   di   operatori
                             economici) 
 
  1. Nel caso  di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo  di  tipo
verticale si intende una riunione di operatori economici  nell'ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per  lavori  scorporabili  si  intendono  i  lavori   come   definiti
all'articolo 3, comma  1,  lettera  oo-ter,  assumibili  da  uno  dei
mandanti; per raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si  intende  una
riunione di operatori economici finalizzata  a  realizzare  i  lavori
della stessa categoria. 
  2. Nel caso di forniture o  servizi,  per  raggruppamento  di  tipo
verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in  cui
il mandatario  esegue  le  prestazioni  di  servizi  o  di  forniture
indicati come principali  anche  in  termini  economici,  i  mandanti
quelle  indicate  come  secondarie;  per  raggruppamento  orizzontale
quello in cui gli operatori economici eseguono il  medesimo  tipo  di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di  gara  la
prestazione principale e quelle secondarie. 
  3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti  temporanei  e  i  consorzi
ordinari di operatori economici  sono  ammessi  se  gli  imprenditori
partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori  consorziati,
abbiano i requisiti di cui all'articolo 84. 
  4. Nel caso di lavori,  forniture  o  servizi  nell'offerta  devono
essere specificate le categorie di lavori o le parti del  servizio  o
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori  economici
riuniti o consorziati. 
  5.  L'offerta  degli  operatori   economici   raggruppati   o   dei
consorziati determina la loro responsabilita' solidale nei  confronti
della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e,  nel  caso
di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni  secondarie,
la responsabilita' e' limitata all'esecuzione  delle  prestazioni  di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale del
mandatario. 
  6. Nel caso di lavori, per  i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo
verticale, i requisiti di  cui  all'articolo  84,  sempre  che  siano
frazionabili, devono essere posseduti dal  mandatario  per  i  lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo;  per  i  lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti  previsti  per
l'importo della categoria dei lavori che  intende  assumere  e  nella
misura indicata per il concorrente singolo.  I  lavori  riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle  categorie  scorporate  possono
essere  assunti  anche  da  imprenditori  riuniti  in  raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale. 
  7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu'
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in  forma  individuale  qualora
abbia partecipato alla gara medesima in  raggruppamento  o  consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,  per
quali consorziati il consorzio  concorre;  ((qualora  il  consorziato
designato sia, a sua volta, un  consorzio  di  cui  all'articolo  45,
comma 2, lettera b), e' tenuto  anch'esso  a  indicare,  in  sede  di
offerta, i consorziati per i quali concorre;))  a  questi  ultimi  e'
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il  consorzio
sia il consorziato; in  caso  di  inosservanza  di  tale  divieto  si
applica l'articolo 353 del codice penale. ((25)) 
  7-bis. E' consentito, per le ragioni indicate ai  successivi  commi
17, 18 e 19 o per fatti o  atti  sopravvenuti,  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 45,  comma  2,  lettere  b)  e  c),  designare  ai  fini
dell'esecuzione dei lavori  o  dei  servizi,  un'impresa  consorziata
diversa da quella indicata in sede  di  gara,  a  condizione  che  la
modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in  tale  sede  la
mancanza di  un  requisito  di  partecipazione  in  capo  all'impresa
consorziata. 
  8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 45, comma 2, lettere  d)  ed  e),  anche  se  non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta  da
tutti gli operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata  come  mandatario,
il quale stipulera' il contratto in nome e per conto  proprio  e  dei
mandanti. 
  9. E' vietata  l'associazione  in  partecipazione  sia  durante  la
procedura  di  gara  sia  successivamente  all'aggiudicazione.  Salvo
quanto disposto ai commi 17 e 18, e' vietata qualsiasi  modificazione
alla  composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei  consorzi
ordinari di concorrenti rispetto  a  quella  risultante  dall'impegno
presentato in sede di offerta. 
  10.  L'inosservanza  dei  divieti  di  cui  al  comma  9   comporta
l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la  nullita'  del  contratto,
nonche' l'esclusione dei  concorrenti  riuniti  in  raggruppamento  o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti  o  successivi  alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
  11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero  di  dialogo
competitivo, l'operatore economico  invitato  individualmente,  o  il
candidato  ammesso  individualmente  nella   procedura   di   dialogo
competitivo, ha la facolta' di presentare offerta o di  trattare  per
se' o quale mandatario di operatori riuniti. 
  12. Ai fini della costituzione del raggruppamento  temporaneo,  gli
operatori economici devono conferire,  con  un  unico  atto,  mandato
collettivo  speciale  con  rappresentanza  ad  uno  di  essi,   detto
mandatario. 
  13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.  La
relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore
economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la  sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti  della  stazione
appaltante. In caso  di  inadempimento  dell'impresa  mandataria,  e'
ammessa,  con  il  consenso  delle  parti,  la  revoca  del   mandato
collettivo speciale di cui al comma 12 al  fine  di  consentire  alla
stazione appaltante il pagamento diretto nei  confronti  delle  altre
imprese del raggruppamento. 
  14.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente   articolo   trovano
applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti
al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma  2,  lettera  f);
queste ultime,  nel  caso  in  cui  abbiano  tutti  i  requisiti  del
consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera  c),  sono
ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. 
  15.  Al  mandatario  spetta  la  rappresentanza  esclusiva,   anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le  operazioni  e  gli  atti  di  qualsiasi  natura  dipendenti
dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente,  fino  alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,  tuttavia,  puo'
far valere direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
  16. Il rapporto di mandato non determina di per se'  organizzazione
o associazione degli operatori economici riuniti,  ognuno  dei  quali
conserva  la  propria  autonomia  ai  fini  della   gestione,   degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
  17. Salvo quanto previsto dall' articolo 110, comma 6, in  caso  di
liquidazione   giudiziale,   liquidazione   coatta    amministrativa,
amministrazione   straordinaria,   concordato   preventivo    o    di
liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione   o
liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso  di  perdita,  in
corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante  puo'
proseguire il rapporto di appalto con altro operatore  economico  che
sia costituito mandatario  nei  modi  previsti  dal  presente  codice
purche' abbia i requisiti di  qualificazione  adeguati  ai  lavori  o
servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non  sussistendo   tali
condizioni la stazione appaltante deve recedere dal  contratto.  (11)
(22)(31)(39) 
  18. Salvo quanto previsto dall' articolo 110, comma 6, in  caso  di
liquidazione   giudiziale,   liquidazione   coatta    amministrativa,
amministrazione   straordinaria,   concordato   preventivo    o    di
liquidazione di  uno  dei  mandanti  ovvero,  qualora  si  tratti  di
imprenditore   individuale,   in   caso   di   morte,   interdizione,
inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in  caso
di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo
80,  ovvero  nei  casi  previsti  dalla   normativa   antimafia,   il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che
sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuto alla
esecuzione, direttamente o a  mezzo  degli  altri  mandanti,  purche'
questi abbiano i requisiti di qualificazione  adeguati  ai  lavori  o
servizi o forniture ancora da eseguire. (11) (22)(31)(39) 
  19. E' ammesso il recesso di una o piu' imprese raggruppate,  anche
qualora  il  raggruppamento  si  riduca   ad   un   unico   soggetto,
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre
che le  imprese  rimanenti  abbiano  i  requisiti  di  qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In  ogni
caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e' ammessa se
finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di  partecipazione
alla gara. 
  19-bis. Le  previsioni  di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano
applicazione anche con riferimento ai soggetti  di  cui  all'articolo
45, comma 2, lettere b), c) ed e). 
  19-ter. Le  previsioni  di  cui  ai  commi  17,  18  e  19  trovano
applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si
verifichino in fase di gara. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 372, comma
2) che le presenti modifiche "si applicano alle procedure in  cui  il
bando  o  l'avviso  con  cui  si  indice  la   gara   e'   pubblicato
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  codice,
nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore della modifica dei commi 17 e 18 del  presente
articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 17 e 18 del presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore delle modifiche dei commi 17 e 18 del presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che
la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,  alle  procedure  in
cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a
presentare le offerte o i preventivi".