DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 32 
 
                (Fasi delle procedure di affidamento) 
 
  1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici  hanno  luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle  stazioni  appaltanti
previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 
  2. Prima dell'avvio delle procedure di  affidamento  dei  contratti
pubblici,  le  stazioni  appaltanti,   in   conformita'   ai   propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  individuando  gli
elementi essenziali del contratto e  i  criteri  di  selezione  degli
operatori  economici  e  delle  offerte.  Nella  procedura   di   cui
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e  b),  la  stazione  appaltante
puo' procedere ad affidamento diretto tramite determina a  contrarre,
o atto equivalente, che contenga,  in  modo  semplificato,  l'oggetto
dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le  ragioni  della  scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei  requisiti  di  carattere
generale, nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
ove richiesti. (12) 
  3. La selezione dei partecipanti e delle offerte  avviene  mediante
uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. 
  4. Ciascun concorrente non  puo'  presentare  piu'  di  un'offerta.
L'offerta  e'  vincolante  per  il  periodo  indicato  nel  bando   o
nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla scadenza del termine per  la  sua  presentazione.  La  stazione
appaltante puo' chiedere agli  offerenti  il  differimento  di  detto
termine. 
  5. La  stazione  appaltante,  previa  verifica  della  proposta  di
aggiudicazione  ai  sensi  dell'articolo  33,   comma   1,   provvede
all'aggiudicazione. 
  6. L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta.
L'offerta  dell'aggiudicatario  e'  irrevocabile  fino   al   termine
stabilito nel comma 8. 
  7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del  possesso
dei prescritti requisiti. 
  8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e  fatto  salvo  l'esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,  la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione  ((deve  avere
luogo)) entro i successivi sessanta  giorni,  salvo  diverso  termine
previsto nel bando o nell'invito  ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
differimento  espressamente  concordata  con   l'aggiudicatario   ((,
purche'   comunque   giustificata   dall'interesse   alla   sollecita
esecuzione del contratto)). ((La mancata stipulazione  del  contratto
nel termine previsto deve essere motivata con  specifico  riferimento
all'interesse della stazione appaltante e  a  quello  nazionale  alla
sollecita esecuzione del contratto e viene  valutata  ai  fini  della
responsabilita' erariale e disciplinare del dirigente  preposto.  Non
costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione  del
contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi  9  e
11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia
stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.  Le  stazioni
appaltanti hanno facolta' di  stipulare  contratti  di  assicurazione
della propria responsabilita' civile derivante dalla conclusione  del
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua  esecuzione.))
Se la stipulazione del contratto non  avviene  nel  termine  fissato,
l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto  notificato   alla   stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo  o  recedere  dal  contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo  il  rimborso
delle spese contrattuali documentate.  Nel  caso  di  lavori,  se  e'
intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e  nel  caso  di
servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto
in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei  lavori  ordinati  dal  direttore  dei
lavori, ivi comprese quelle per  opere  provvisionali.  Nel  caso  di
servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto
in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per  le  prestazioni  espletate  su  ordine  del  direttore
dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente  comma  e'
ammessa  esclusivamente  nelle  ipotesi  di   eventi   oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a  situazioni  di  pericolo  per  persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero  per
il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della  prestazione  dedotta  nella  gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
  9. Il  contratto  non  puo'  comunque  essere  stipulato  prima  di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima  delle  comunicazioni  del
provvedimento di aggiudicazione. 
  10. Il termine dilatorio di cui al  comma  9  non  si  applica  nei
seguenti casi: 
  a) se, a seguito di pubblicazione di bando  o  avviso  con  cui  si
indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente
codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del  bando  o  della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia'  respinte  con
decisione definitiva; 
  b) nel caso di un appalto  basato  su  un  accordo  quadro  di  cui
all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su  un  sistema
dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto
effettuato attraverso  il  mercato  elettronico  nei  limiti  di  cui
all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 
  11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare,  il  contratto  non  puo'  essere  stipulato,  dal
momento della  notificazione  dell'istanza  cautelare  alla  stazione
appaltante e per i successivi venti giorni, a  condizione  che  entro
tale termine intervenga almeno il provvedimento  cautelare  di  primo
grado o la pubblicazione del  dispositivo  della  sentenza  di  primo
grado in caso di decisione del merito  all'udienza  cautelare  ovvero
fino alla pronuncia di detti provvedimenti se  successiva.  L'effetto
sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame
della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi
dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo  di
cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  o
fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere
misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita
rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 
  12.  Il  contratto  e'  sottoposto   alla   condizione   sospensiva
dell'esito  positivo  dell'eventuale  approvazione  e   degli   altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 
  13. L'esecuzione del contratto puo' avere inizio solo dopo  che  lo
stesso e' divenuto efficace,  salvo  che,  in  casi  di  urgenza,  la
stazione appaltante ne chieda l'esecuzione  anticipata,  nei  modi  e
alle condizioni previste al comma 8. 
  14. Il contratto  e'  stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto
pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della  stazione
appaltante  o  mediante  scrittura  privata;  in  caso  di  procedura
negoziata ovvero per gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a
40.000 euro  mediante  corrispondenza  secondo  l'uso  del  commercio
consistente in un apposito scambio di lettere,  anche  tramite  posta
elettronica  certificata  o  strumenti  analoghi  negli  altri  Stati
membri. 
  14-bis. I capitolati e il computo  estimativo  metrico,  richiamati
nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che la
presente modifica si applica "alle procedure i cui  bandi  o  avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".