DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 183 
 
 
                        (Finanza di progetto) 
 
  1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di  pubblica
utilita', ivi inclusi quelli relativi alle  strutture  dedicate  alla
nautica  da  diporto,  inseriti  negli  strumenti  di  programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla  base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,  finanziabili
in  tutto  o  in  parte  con  capitali  privati,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  possono,  in  alternativa  all'affidamento   mediante
concessione ai  sensi  della  parte  III,  affidare  una  concessione
ponendo  a  base  di  gara  il  progetto  di  fattibilita',  mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione  di  offerte
che contemplino l'utilizzo di risorse  totalmente  o  parzialmente  a
carico dei soggetti proponenti. In ogni caso  per  le  infrastrutture
afferenti le opere in linea, e' necessario che le  relative  proposte
siano ricomprese negli  strumenti  di  programmazione  approvati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 72 ovvero di  cui  all'articolo  36,  comma  9,  secondo
l'importo  dei  lavori,  ponendo  a  base  di  gara  il  progetto  di
fattibilita'  predisposto  dall'amministrazione  aggiudicatrice.   Il
progetto di fattibilita' da porre a  base  di  gara  e'  redatto  dal
personale  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  in  possesso   dei
requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione
delle    diverse    professionalita'     coinvolte     nell'approccio
multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In  caso  di
carenza  in  organico  di  personale  idoneamente   qualificato,   le
amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare  la  redazione  del
progetto di fattibilita'  a  soggetti  esterni,  individuati  con  le
procedure  previste  dal  presente   codice.   Gli   oneri   connessi
all'affidamento  di  attivita'  a  soggetti  esterni  possono  essere
ricompresi nel quadro economico dell'opera. 
  3.  Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'allegato   XXI
specifica: 
  a) che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  la  possibilita'  di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le  modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche
al fine del  rilascio  delle  concessioni  demaniali  marittime,  ove
necessarie, e che, in tal caso,  la  concessione  e'  aggiudicata  al
promotore  solo  successivamente  all'accettazione,   da   parte   di
quest'ultimo, delle modifiche  progettuali  nonche'  del  conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
  b) che, in caso di mancata accettazione da parte del  promotore  di
apportare modifiche  al  progetto  definitivo,  l'amministrazione  ha
facolta' di chiedere progressivamente ai  concorrenti  successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare  al  progetto
definitivo presentato dal promotore alle stesse  condizioni  proposte
al promotore e non accettate dallo stesso. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con  il  criterio  dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. 
  5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte
e' esteso agli aspetti relativi alla qualita' del progetto definitivo
presentato,  al  valore  economico  e  finanziario  del  piano  e  al
contenuto  della  bozza  di  convenzione.  Per  quanto  concerne   le
strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la  valutazione
delle proposte  sono  svolti  anche  con  riferimento  alla  maggiore
idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli
interessi  pubblici  alla  valorizzazione  turistica   ed   economica
dell'area interessata, alla tutela del paesaggio  e  dell'ambiente  e
alla sicurezza della navigazione. 
  6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di  importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione  del  bando,  nel  caso  di
strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli  oneri  di
pubblicita' previsti per  il  rilascio  della  concessione  demaniale
marittima. 
  7. Il disciplinare di gara,  richiamato  espressamente  nel  bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie del servizio da gestire,  in  modo  da  consentire  che  le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 
  8. Alla procedura sono ammessi solo  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando  altri
soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di  esclusione  di  cui
all'articolo 80. 
  9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto
di credito o da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di
credito stesso ed iscritte nell'elenco  generale  degli  intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106  del  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  nonche'  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
finanziatori nel progetto. Il piano  economico-finanziario,  oltre  a
prevedere il rimborso delle spese sostenute  per  la  predisposizione
del  progetto  di  fattibilita'  posto  a  base  di  gara,  comprende
l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del  codice  civile.  L'importo  complessivo  delle
spese di cui al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento
del  valore  dell'investimento,  come  desumibile  dal  progetto   di
fattibilita' posto a base di gara. Nel caso  di  strutture  destinate
alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo  deve  definire  le
caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  ed  il  quadro
delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti  che
il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato  con  le
specifiche  richieste  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti con propri decreti. 
  10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
  a) prende in esame  le  offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
  b) redige una graduatoria e nomina promotore  il  soggetto  che  ha
presentato la migliore offerta; la nomina  del  promotore  puo'  aver
luogo anche in presenza di una sola offerta; 
  c) pone in  approvazione  il  progetto  definitivo  presentato  dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 27, anche  al  fine
del successivo rilascio della concessione  demaniale  marittima,  ove
necessaria. In tale  fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle
modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini  dell'approvazione   del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti  di  legge  anche  ai  fini
della valutazione di impatto  ambientale,  senza  che  cio'  comporti
alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; 
  d) quando il  progetto  non  necessita  di  modifiche  progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione; 
  e) qualora il promotore non accetti di modificare il  progetto,  ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore  alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e   non
accettate dallo stesso. 
  11. La stipulazione del  contratto  di  concessione  puo'  avvenire
solamente a seguito della  conclusione,  con  esito  positivo,  della
procedura  di  approvazione   del   progetto   definitivo   e   della
accettazione delle modifiche  progettuali  da  parte  del  promotore,
ovvero del diverso  concorrente  aggiudicatario.  Il  rilascio  della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene  sulla  base
del progetto  definitivo,  redatto  in  conformita'  al  progetto  di
fattibilita' approvato. 
  12. Nel caso in cui risulti  aggiudicatario  della  concessione  un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo  delle  spese  di  cui  al
comma 9, terzo periodo. 
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura  pari  al  2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto
di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto  aggiudicatario  e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva  di  cui  all'articolo  103.
Dalla data di  inizio  dell'esercizio  del  servizio,  da  parte  del
concessionario  e'  dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle  penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera,  da  prestarsi  nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e  con
le modalita' di cui all'articolo 103;  la  mancata  presentazione  di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
  14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni. 
  15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita',  incluse  le
strutture dedicate alla nautica da  diporto,  ((anche  se  presenti))
negli  strumenti  di  programmazione  approvati  dall'amministrazione
aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La  proposta
contiene un progetto di fattibilita', una bozza  di  convenzione,  il
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui  al
comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione.  Nel  caso  di  strutture  destinate  alla
nautica da diporto, il progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  e  del  quadro
delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto  e
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti  che
il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato  con  le
specifiche  richieste  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  con  propri  decreti.   Il   piano   economico-finanziario
comprende l'importo delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione
della  proposta,  comprensivo   anche   dei   diritti   sulle   opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La  proposta
e'  corredata  dalle  autodichiarazioni  relative  al  possesso   dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo  93,
e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura  dell'importo  di
cui al comma 9,  terzo  periodo,  nel  caso  di  indizione  di  gara.
L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine  perentorio
di  tre  mesi,  la  fattibilita'   della   proposta.   A   tal   fine
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  invitare  il  proponente  ad
apportare al progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per  la
sua  approvazione.  Se  il  proponente  non  apporta   le   modifiche
richieste, la proposta non puo'  essere  valutata  positivamente.  Il
progetto di fattibilita' eventualmente modificato, ((qualora non  sia
gia'  presente))  negli   strumenti   di   programmazione   approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente ((, e' inserito in tali strumenti di programmazione))  ed  e'
posto in approvazione con le modalita' previste per l'approvazione di
progetti; il proponente e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori
modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in  difetto,
il progetto si intende non approvato.  Il  progetto  di  fattibilita'
approvato e' posto  a  base  di  gara,  alla  quale  e'  invitato  il
proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice puo'  chiedere
ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali
varianti al progetto. Nel bando e' specificato che il promotore  puo'
esercitare il diritto  di  prelazione.  I  concorrenti,  compreso  il
promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al  comma
9,  primo  periodo,  la  specificazione  delle  caratteristiche   del
servizio e della gestione, nonche' le eventuali varianti al  progetto
di fattibilita'; si applicano i  commi  4,  5,  6,  7  e  13.  Se  il
promotore non risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici
giorni  dalla  comunicazione  dell'aggiudicazione,  il   diritto   di
prelazione e divenire aggiudicatario se  dichiara  di  impegnarsi  ad
adempiere alle obbligazioni  contrattuali  alle  medesime  condizioni
offerte   dall'aggiudicatario.   Se   il   promotore   non    risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al  pagamento,
a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese  per   la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il
promotore esercita  la  prelazione,  l'originario  aggiudicatario  ha
diritto al pagamento, a  carico  del  promotore,  dell'importo  delle
spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al  comma
9. ((25)) 
  16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo' riguardare,
in alternativa alla concessione, tutti i  contratti  di  partenariato
pubblico privato. 
  17. Possono presentare le  proposte  di  cui  al  comma  15,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti con i requisiti per  partecipare  a  procedure  di
affidamento di contratti pubblici anche per servizi di  progettazione
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
  17-bis.  Gli   investitori   istituzionali   indicati   nell'elenco
riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, nonche' i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  numero  3),  del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno  2015,  secondo  quanto  previsto  nella  comunicazione
(COM(2015) 361 final) della Commissione del 22 luglio  2015,  possono
presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o
consorziati, qualora privi dei requisiti  tecnici,  con  soggetti  in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento  di
contratti pubblici per servizi di progettazione. (12) 
  18. Al fine di assicurare adeguati livelli  di  bancabilita'  e  il
coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano  in
quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185. 
  19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17,  i  soggetti
che hanno presentato le proposte possono recedere dalla  composizione
dei proponenti in ogni fase della procedura fino  alla  pubblicazione
del bando di gara purche' tale  recesso  non  faccia  venir  meno  la
presenza dei requisiti  per  la  qualificazione.  In  ogni  caso,  la
mancanza  dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione. 
  20. Ai sensi  dell'articolo  2  del  presente  codice,  per  quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che la
presente modifica si applica "alle procedure i cui  bandi  o  avvisi,
con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono  ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 8,  comma  6)
che le presenti modifiche "si applicano alle procedure i cui bandi  o
avvisi,  con  i  quali  si   indice   una   gara,   sono   pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi,
alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".