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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 45

Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti:
"Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni). - 1. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:
a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorità competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6;
b) l'elenco delle professioni per le quali è disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalità di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorità competenti per il rilascio;
c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'articolo 11;
d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2);
e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorità competenti;
f) le modalità di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorità competenti adottate ai sensi del presente decreto.
Art. 59-ter (Trasparenza). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea:
a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonché di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), già inserite nella banca dati della Commissione europea;
b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, già inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione.
2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attività professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi.
3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi:
a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza;
b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.".