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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 33

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.
6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione inmedicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purché accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:
a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;
b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.".
Note all'art. 33:
- Il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 43 (Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri). - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nell'allegato V, punto 5.3.2, è riconosciuto il titolo di formazione di medico purché accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorità competente dello Stato di provenienza.
2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:
a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attività alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nell'allegato V, punto 5.3.2.
3. È dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorità competenti dello Stato di provenienza dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41.
4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.
5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L'attestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:
a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2;
b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia l'attività professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale le attività professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.
6. È dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il Ministero dell'università e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.
6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione in medicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purché accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorità spagnole.
Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:
a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorità spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;
b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attività di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
c) il professionista in questione è autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attività di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.".