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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15

Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). (16G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2016
Testo in vigore dal:  10-2-2016

Art. 12

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera d), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.";
3) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilità mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".
Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal presente decreto, così recita:
"Art. 10. (Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore)
1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali;
e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attività di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.
2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.
3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera b) è rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli opportuni accertamenti, dall'autorità competente di cui all'articolo 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
4-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilità mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".