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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2020)
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Testo in vigore dal:  6-2-2016

Art. 2

Depenalizzazione di reati del codice penale
1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) nel secondo comma, le parole «La pena è aumentata da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».
2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».
3. All'articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».
4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «è punito» sono sostituite con le seguenti: «è soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».
5. All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».
6. L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 527, 528, 652, 661 e 668 del codice penale, come modificati dal presente decreto legislativo:
"Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309."
"Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:
1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità."
"Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000."
"Art. 661. Abuso della credulità popolare.
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000."
"Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità.
Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.".