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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 71

Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare. (15G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2021)
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Testo in vigore dal:  15-12-2021
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Art. 12

Norme sanitarie
1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attività a bordo di una nave, possiedono un certificato redatto in conformità alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attività a bordo di una nave possiedono un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneità ad esercitare l'attività lavorativa in mare.
2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni. Ai lavoratori marittimi che non hanno diritto alle prestazioni medico legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si applicano le seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le prestazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407:
a) visita di medicina generale: si applicano le tariffe previste per le visite mediche di idoneità per ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o albi professionali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni;
b) visite specialistiche: se effettuate direttamente presso gli ambulatori del Ministero della salute, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella n. 23 Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2013, e successive modificazioni, se effettuate presso gli ambulatori convenzionati, si applicano le tariffe determinate a livello Regionale.
3. Avverso il giudizio di idoneità ed avverso il giudizio di limitazione dell'idoneità espresso nei certificati di cui al comma 1 può essere proposto ricorso alla Commissione medica permanente di primo grado costituita, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW.
4. L'idoneità all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, in conformità alla regola I/9 del codice STCW.
5. Se il periodo di validità di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuerà ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato è disponibile, purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.
6. In casi urgenti l'autorità marittima di cui all'articolo 3, comma 3,
((e gli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare il Ministero della salute,))
permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni:
a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi;
b) il marittimo interessato è in possesso di un certificato medico scaduto da non più di 60 giorni.