DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2023)
Testo in vigore dal: 7-3-2015
                               Art. 11 
 
 
                              Decadenza 
 
  1. Ferme restando le  misure  conseguenti  all'inottemperanza  agli
obblighi di partecipazione alle azioni di  politica  attiva  previste
dal decreto di cui all'articolo 7,  comma  3,  il  lavoratore  decade
dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: 
  a) perdita dello stato di disoccupazione; 
  b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata  senza  provvedere
alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; 
  c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale senza provvedere alla comunicazione di  cui  all'articolo
10, comma 1, primo periodo; 
  d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato; 
  e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario  di  invalidita',
salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.