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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2015, n. 192

Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle «piattaforme semoventi». (15G00201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2015
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Testo in vigore dal:  19-12-2015

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 10, 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 1, 2 e 3, 93,100 e 116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui è stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli;
Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013, per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici;
Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Vista la nota del 10 aprile 2015 con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;
Viste le note del 31 luglio 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Le piattaforme semoventi, ai sensi degli articoli 10 e 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili e sono costituite da:
a) un gruppo motopropulsore di potenza abbinato a una o più unità, di tipo modulare, munite di piano di carico, ovvero
b) un gruppo motopropulsore di potenza incorporato in una unità munita di piano di carico (tipo cosiddetto «monolitico»).
In funzione del numero e del tipo di moduli presenti nelle varie configurazioni di marcia, le piattaforme semoventi possono assumere masse massime e dimensioni diverse tra loro.
2. Le piattaforme semoventi, in relazione a particolari necessità di trasporto e movimentazione di manufatti di elevate dimensioni, possono essere abbinate ad altre piattaforme semoventi sia lateralmente che longitudinalmente, secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione generale per la motorizzazione, come previsto in Appendice I, articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495.