DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
 
Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 
 
  1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  l'ANPAL,  al  cui
funzionamento  si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per  quanto  non
specificamente  previsto  dal  presente  decreto,  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300. 
  2.  L'ANPAL  e'  dotata  di   personalita'   giuridica,   autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio
ed e' posta sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi  e  la
corretta gestione delle risorse finanziarie. 
  3. L'ANPAL è sottoposta al controllo  della  Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. 
  4. La dotazione organica dell'ANPAL, non  superiore  a  395  unita'
ripartite  tra  le  diverse   qualifiche,   incluse   le   qualifiche
dirigenziali,  e'  definita  con  i  decreti  di  cui  al  comma   9.
Nell'ambito  della  predetta  dotazione  organica  e'  prevista   una
posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore
generale, e sette posizioni dirigenziali  di  livello  non  generale,
corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non  dirigenziale  di  ruolo  dell'ANPAL  si  applica,
rispettivamente,  la  contrattazione  collettiva  dell'Area  I  e  la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri. 
  4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica  dell'ANPAL
vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e'
incrementata di un numero complessivo di 43 unita' di  personale,  di
cui due dirigenti di livello dirigenziale generale, un  dirigente  di
livello dirigenziale non generale e 40 unita' appartenenti ((all'Area
III, posizione economica)) F1. L'ANPAL e'  autorizzata,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, e in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, il contingente di personale di cui al  primo  periodo.
Il contingente di personale di livello non  dirigenziale  e'  assunto
tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche ovvero  l'utilizzo
di graduatorie esistenti. 
  4-ter. Per l'assunzione del contingente  di  personale  di  cui  al
comma 4-bis e' autorizzata una  spesa  pari  ad  euro  1.283.627  per
l'anno 2022 ((e ad)) euro 2.200.503 a decorrere dall'anno  2023.  E',
altresi', autorizzata, per  l'anno  2022,  una  spesa  pari  ad  euro
100.000  per  l'espletamento  delle  relative  procedure  concorsuali
pubbliche. 
  4-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  del
comma 4-ter si provvede a  valere  sugli  stanziamenti  ordinari  del
bilancio  dell'ANPAL,  con  corrispondente  utilizzo  delle   entrate
accertate annualmente rivenienti dal Fondo  di  cui  all'articolo  9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, ((n. 236)). 
  5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
soppressa e i relativi posti funzione  di  un  dirigente  di  livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL  ulteriori  due  uffici
dirigenziali di livello non generale  dalla  direzione  generale  dei
sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione  nonche'
dalla  direzione   generale   per   le   politiche   del   personale,
l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  ufficio  procedimenti
disciplinari. 
  6.  L'ISFOL,  negli  anni  2016  e  2017,  non  puo'  procedere  ad
assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute  negli
anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi  derivanti
da tali mancate assunzioni  affluiscono  al  bilancio  dell'ANPAL,  a
copertura  degli  oneri  di   funzionamento.   Conseguentemente,   il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un  importo  pari
ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016  ed  e'  trasferito
all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri  di  funzionamento
anche le risorse derivanti  dalle  economie  per  le  cessazioni  del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione
alle quali l'ANPAL,  nell'anno  2016,  non  puo'  procedere  a  nuove
assunzioni. 
  7. In relazione ai trasferimenti di  personale  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti  di  cui
al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le  somme  relative
alla copertura degli oneri  di  funzionamento  e  di  personale,  ivi
inclusa le componenti accessorie della retribuzione. 
  8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e  fino
alla definizione di un piano logistico generale  relativo  agli  enti
coinvolti nella riorganizzazione utilizza le  sedi  gia'  in  uso  al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL. 
  9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione si provvede alla  individuazione  dei  beni  e  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal  Ministero
del lavoro e dalle politiche  sociali  e  dell'ISFOL  all'ANPAL,  ivi
compresa la cessione dei contratti ancora  in  corso,  nonche'  delle
modalita' e  procedure  di  trasferimento.  Gli  schemi  di  decreto,
corredati da  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'  su  di  essi  siano
espressi, entro trenta giorni dalla data  di  assegnazione  i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Ai dipendenti transitati nei  ruoli  dell'ANPAL  e'  riconosciuto  il
diritto  di  opzione  per  il  regime  previdenziale   dell'ente   di
provenienza. Al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continua ad
applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato  dall'ente  di
provenienza. 
  10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11
sono determinate le conseguenti riduzioni delle  dotazioni  organiche
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL. 
  11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo  1,
comma 7, lettera l), della legge n. 183  del  2014,  in  applicazione
delle disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  sono
apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche  al  decreto
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche in relazione alla individuazione della struttura  dello  stesso
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assegnataria  dei
compiti di cui al comma 2. Per  i  medesimi  scopi  si  provvede  per
l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa  della
finanza pubblica. 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106. 
  15. Una quota non inferiore al 50  per  cento  dei  posti  messi  a
concorso  dall'ANPAL  sono  riservati  a  personale  in  possesso  di
specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso
enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e
del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel
campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione,
per un periodo non inferiore a un anno. 
  16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo  14,  comma  4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  l'ANPAL  si  avvale
dell'Organismo Indipendente  di  Valutazione  della  Performance  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili  sinergie  logistiche,
stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con: 
    a)  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  in   relazione   allo
svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo; 
    b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria  collaborazione
con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni  e  compiti
di gestione coordinata dei sistemi informativi; 
    c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in  materia  di
collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita'
da lavoro; 
    d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali  fra
i due enti e il Ministero vigilante. 
  18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con  il  Ministro  dell'economia  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi e  ai  criteri  direttivi
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo  n.  300
del 1999.